Appalti

Affidamenti sottosoglia, sulla scelta dell'operatore pesa l'esperienza documentata nel settore

La nuova formulazione della disposizione rafforza anche l'applicazione del principio di rotazione

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di Alberto Barbiero

Le stazioni appaltanti hanno libertà di scelta delle modalità da utilizzare per individuare l'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto entro le rilevanti fasce definite dai decreti semplificazione, ma devono esplicitare il percorso seguito ed evidenziare la pregressa esperienza dell'affidatario nel settore oggetto dell'appalto.

Le modifiche apportate dal Dl 77/2021 e dalla sua legge di conversione (legge 108/2021) alla disciplina degli affidamenti diretti derogatoria delle previsioni del codice dei contratti pubblici, stabilita dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del Dl 76/2020, non vincolano le amministrazioni a seguire particolari procedure, ma le obbligano a rispettare i principi dell'articolo 30 del codice e a individuare l'affidatario tra soggetti con documentata esperienza nel settore.

Il richiamo ai principi del diritto euro-unitario rafforza l'obbligo di trasparenza stabilito dall'articolo 32, comma 2, del codice e richiamato nello stesso articolo 1, comma 3, del Dl 76/2020, determinando per la stazione appaltante la necessaria evidenziazione, nella motivazione del provvedimento di affidamento, del percorso seguito per individuare l'operatore economico.

La scelta del soggetto con cui procedere all'affidamento diretto non si concretizza in una procedura selettiva, ma in un'indagine di mercato che può essere effettuata in diversi modi: verificando listini su internet, analizzando gli affidamenti per lo stesso tipo di servizio, fornitura o lavoro realizzati recentemente da altre stazioni appaltanti, consultando cataloghi elettronici o sviluppando un'interazione diretta con gli operatori economici, mediante richiesta di due o più preventivi.

L'indicazione nella determinazione di affidamento diretto delle ragioni di scelta dell'operatore economico, richiesta dall'articolo 32, comma 2 del codice e dalla stessa disposizione derogatoria contenuta nel decreto semplificazioni, viene ora a essere rafforzata dalla necessaria applicazione del principio di trasparenza.

La nuova formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del Dl 76/2020, conseguente alle modifiche apportate dal Dl 77/2021 e dalle sua legge di conversione, comporta per le amministrazioni un obbligo ulteriore: l'individuazione dell'operatore economico con cui procedere ad affidamento diretto deve essere effettuata tra soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell'affidamento stesso, anche facendo ricorso a un elenco di operatori istituito dalla stazione appaltante.

La motivazione della determinazione di affidamento deve pertanto esplicitare anche tale elemento, mediante evidenziazione del dato di esperienza assunto a riferimento nel percorso (servizi precedentemente prestati presso stazioni appaltanti e committenti privati in un periodo di tempo definito, curriculum aziendale complessivo, registrazione delle precedenti esperienze nell'elenco).

La nuova formulazione della disposizione rafforza anche l'applicazione del principio di rotazione agli affidamenti diretti effettuati in base alla disposizioni derogatorie del Dl 76/2020, richiedendola esplicitamente. Le stazioni appaltanti devono quindi porre particolare attenzione nell'applicazione del principio e nella motivazione dell'eventuale deroga allo stesso, che, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale degli elementi a suo tempo definiti come presupposti necessari dall'Anac nelle linee-guida n. 4, può aversi solo quando il mercato di riferimento sia caratterizzato da condizioni particolari (numero molto limitato di operatori economici), nonché quando l'affidatario uscente abbia realizzato l'appalto senza inadempimenti e si dimostri la sua competitività sotto il profilo economico.

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