Appalti

Affidamento diretto comparativo di servizi, «no» alla richiesta di offerta-lampo

La procedura segue i principi generali sulla fissazione dei termini da parte delle stazioni appaltanti

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di Aldo Milone

Risulta illegittima la procedura di affidamento diretto comparativo di un appalto di servizi che postuli a carico degli operatori economici pre-selezionati l'onere di formulare una offerta-lampo per partecipare all'aggiudicazione del contratto pubblico. È questo l'orientamento interpretativo espresso dal Tar Campania (sezione Salerno) con la sentenza n. 2725/2021, nella quale si afferma il principio di diritto secondo cui questa tipologia di procedura non sfugge ai principi generali in materia di fissazione dei termini da parte delle stazioni appaltanti per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.

La decisione interviene a seguito dell'impugnazione del provvedimento amministrativo di aggiudicazione della procedura telematica di affidamento diretto, da parte di un Comune, del servizio di vigilanza, tramite il canale di acquisto denominato Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici). Più segnatamente, in qualità di operatore invitato a formulare offerta per il servizio, il ricorrente lamentava una violazione di legge collegata all'estrema esiguità del termine improrogabile accordato per la presentazione della stessa, ovverosia meno di un'ora di tempo, assolutamente insufficiente e causa della sua mancata adesione all'invito.

La norma che assume rilievo nella fattispecie in rassegna è recata dall'articolo 79, comma 1, del Codice, che afferma il principio generale, di derivazione eurounitaria, per cui, fatti salvi i termini minimi espressamente previsti da specifiche disposizioni, «Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte». Secondo il Collegio campano, il canone fondamentale sulla fissazione dei termini è applicabile sia agli appalti di rilevanza comunitaria che a quelli sotto soglia. Infatti, la menzionata disposizione codifica una regola a valenza generale, giacché posta a presidio della par condicio nella partecipazione alle procedure di affidamento, al cui ossequio è principalmente volto l'universale principio di correttezza.

Nell'affidamento diretto (puro o comparativo) non è contemplato un termine minimo per la ricezione delle offerte, né ad esso – escludendosi la natura di meccanismo selettivo di gara – può analogicamente applicarsi il termine minimale ricavabile per le procedure negoziate senza bando competitive. Tuttavia, la snellezza e la semplificazione cui è improntato l'intero procedimento di affidamento diretto non possono comportare una violazione di principi di carattere generale. Qualora la stazione appaltante opti, nell'esercizio della propria discrezionalità, per l'affidamento diretto di tipo comparativo, è obbligatorio il rispetto del ricordato principio generale in materia di fissazione dei termini, pena la sostanziale vanificazione della effettiva competizione fra gli operatori economici invitati. Ne consegue che, avuto riguardo alle molteplici e delicate attività da espletare (ad esempio: esame attento della documentazione negoziale, predisposizione della documentazione amministrativa, quantificazione del corrispettivo da offrire, allegazione documentale, caricamento di dati e documenti nel sistema telematico), è da ritenersi incongruo il tempo concesso (in specie, soli 54 minuti) ove oggettivamente inidoneo a consentire la formulazione di un'offerta economica adeguatamente valutata, corretta e consapevole. Difetto che vizia irrimediabilmente il procedimento di affidamento, provocando la illegittimità degli atti di aggiudicazione conseguentemente adottati.

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