Appalti

Affidamento dei servizi sociali, regime differenziato per terzo settore e appalto

Lo schema di linee guida posto in consultazione dall'Anac recepisce la differenziazione

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di Alberto Barbiero

Le amministrazioni pubbliche devono distinguere le attività riconducibili ai rapporti con i soggetti del terzo settore da quelle che sono invece configurabili come appalti di servizi sociali, per l'affidamento delle quali seguono il regime alleggerito definito da alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Lo schema di linee-guida posto in consultazione dall'Autorità nazionale anticorruzione sino al 15 novembre recepisce la differenziazione riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale e dal legislatore negli articoli 30, 59 e 140 del Dlgs 50/2016 per l'utilizzo dei moduli (co-progettazione, accreditamento, convenzioni con associazioni di volontariato) previsti dal codice del terzo settore, specificando invece in dettaglio le regole facilitative per l'affidamento degli appalti di servizi sociali.

L'utilizzo di tale modello organizzativo per l'esternalizzazione di attività in ambito sanitario e sociale, rapportato al tradizionale schema sinallagmatico, gode di una particolare disciplina, contenuta nell'articolo 142 del codice dei contratti pubblici, che semplifica le procedure di aggiudicazione in molti passaggi.

Oltre alle regole sulla pubblicità dei bandi (che stabiliscono obblighi per l'ambito Ue, lasciando alle stazioni appaltanti margine di scelta sulle soluzioni diffusive in ambito nazionale), il regime differenziato individua espressamente le disposizioni che devono essere applicate per l'affidamento di appalti di servizi sociali e sanitari di valore pari o superiore alla speciale soglia, stabilita in 750.000 euro.

Tali norme ottimizzano sia le attività di programmazione (connettibili con quelle settoriali, quindi, ad esempio, con i piani di zona) sia le soluzioni aggregative (ammettendo la possibilità di gestire gli appalti son i modelli tipici della normativa settoriale, come ad esempio, gli enti capofila di distretto) nonché stabiliscono l'utilizzo delle varie tipologie di procedure ordinarie e negoziate regolate dagli articoli da 60 a 65 del codice dei contratti pubblici, nonché il possibile utilizzo dell'accordo quadro.

Sotto il profilo procedurale, invece, il comma 5-septies riduce a un numero limitato le disposizioni della parte III del codice che devono essere applicate, richiamando solo quelle sulle specifiche tecniche, sugli inviti ai candidati e sui termini, sui requisiti di ordine generale e speciale, nonché sull'offerta economicamente più vantaggiosa (che costituisce il criterio obbligatorio per tali gare).

Le procedure selettive devono comunque essere sviluppate nel rispetto dei principi dell'ordinamento euro-unitario e per consentire un'applicazione ottimale l'Anac sollecita le stazioni appaltanti ad adottare specifici regolamenti volti a disciplinare gli aspetti relativi alle attività di affidamento ed esecuzione del contratto non regolati dal codice, quali, ad esempio, la disciplina dei commissari di gara, la procedura competitiva con negoziazione, l'avvalimento, il subappalto, le modifiche del contratto, la disciplina sull'esecuzione.

Per gli affidamenti sottosoglia, invece, l'articolo 142 si limita a rinviare ai moduli dell'articolo 36 del Dlgs 50/2016.

L'Autorità nazionale anticorruzione focalizza l'attenzione sui principi che devono caratterizzare l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sociali e sanitari mediante gli appalti, richiamando le amministrazioni alla compiuta traduzione operativa dei principi di accessibilità, disponibilità, completezza e continuità. Tali macro-elementi regolatori possono peraltro costituire riferimento per la motivazione a sostegno della deroga all'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia, in funzione delle specificità organizzative e di interazione tra l'amministrazione e gli utenti che essi salvaguardano.

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