Il CommentoAmministratori

Ai crediti degli enti in crisi serve una liquidazione privilegiata

di Ettore Jorio

In un Paese progressivamente invaso da Comuni dissestati ovvero in condizioni di predissesto, spesso dall'esito negativo scontato, va presa in seria considerazione la fattispecie del trattamento dei crediti privati vantati nei loro confronti. Prioritariamente, di quei residui passivi iscritti nei loro bilanci corrispondenti a debiti verso fornitori e/o professionisti i quali - in assenza di una situazione favorevole a che si traducano celermente in incassi - hanno la necessità di assumere la caratteristica dell'incertezza della pronta esigibilità. Una condizione tale da giustificare ai loro titolari la deduzione della perdita, quantomeno in attesa della conclusione della procedura portata avanti dall'organo straordinario di liquidazione, secondo il Tuel.

Un trattamento civilistico e fiscale adeguato
Un problema risolto, in relazione alle procedure concorsuali (articolo 101, comma 5, del Tuir), ai creditori di imprese in provata difficoltà (sottoposte ad amministrazione straordinaria grandi imprese, concordato preventivo, fallimento e liquidazione coatta amministrativa) ai quali viene consentito di dedurre l'intera perdita sui crediti, salvo poi annotare tra i componenti postivi di reddito la sopravvenienza attiva di quanto ricavato a conclusione delle procedure anzidette per la medesima causa. Ciò in relazione alla presunzione di diritto (iure et de iure) che ne sancisce la deducibilità senza dover provare la presenza degli elementi di certezza e di precisione che riconoscano la precarietà della soddisfazione del credito vantato, essendo sufficiente allo scopo assumere l'esistenza dei provvedimenti giudiziali relativi per perfezionare la deducibilità alla data di loro formazione (sentenza dichiarativa di fallimento, decreto di ammissione al concordato preventivo, eccetera).

Ipotesi simili
Una fattispecie, a ben vedere, del tutto simile a quella conseguente alla dichiarazione di dissesto degli enti locali, dove questa opportunità civilistica e fiscale non viene tuttavia legislativamente offerta, quantomeno in termini di presunzione, ai creditori di Comuni, Province e Città metropolitane sottoposti alle relative procedure liquidatorie (articoli 252 e seguenti del Tuel).
In presenza della dichiarazione di un dissesto di un ente locale, che sotto il profilo delle conseguenze gravanti sui creditori determina condizioni del tutto simili a quelle del fallimento (quanto alla procedura ordinaria di liquidazione) e al concordato preventivo (quanto invece alla procedura cosiddetta semplificata) all'organo straordinario vengono affidati compiti squisitamente liquidatori. In quanto questi assolutamente paragonabili a quanto sopportato dai creditori nelle procedure concorsuali e, pertanto, tendente a comprimere i diritti di credito vantati dai fornitori, sia relativamente alla certezza del soddisfacimento dello stesso che all'entità conseguibile.

Un ente locale «diviso in due»
Con la dichiarazione di dissesto (articolo 244 e seguenti del Tuel) viene, infatti, a concretizzarsi una sorta di confine tra la situazione economico-patrimoniale cristallizzata al periodo antecedente alla sua formalizzazione e quella successiva. All'organo straordinario viene rimesso compito di liquidazione dell'indebitamento pregresso. Agli organi democraticamente eletti viene consentita la gestione dell'esercizio in corso e di quelli successivi, sulla base del bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 259 del Tuel). Quindi, sia nell'ipotesi di procedura di liquidazione ordinaria che in quella semplificata i debiti pregressi assumono la stessa sorte, nel senso di essere subordinati all'esito delle rispettive fasi con conseguente incertezza in relazione ai loro incassi, sia in termini temporali che di quantità.

Le ragioni di una previsione legislativa ci sono tutte
Al riguardo, è da prendere in seria considerazione - tralasciando di affrontare le difficili fasi degli adempimenti che spettano all'Osl nella procedura ordinaria - l'ipotesi liquidatoria semplificata (articolo 258 del Tuel). Ciò in relazione alla indiscutibile analogia che essa presenta con il concordato preventivo (ma anche con quello fallimentare), atteso che viene consentito all'organo straordinario di transigere con i creditori, indipendentemente dalla par condicio, perfezionando il pagamento a saldo e stralcio delle rispettive pretese purché rientranti tra il 40 e il 60% del debito pregresso complessivo dell'ente. Una situazione, complessivamente intesa, alla quale il legislatore fiscale non ha tuttavia riconosciuto un'opportuna ospitalità specifica nel Tuir, che sarebbe stata invece essenziale. In quanto tale da consentire agli sfortunati creditori quantomeno: a) di scontare redditualmente secondo i canoni ordinari, supportando le ragioni di deducibilità della perdita con gli atti dichiarativi del dissesto, giustificativi della generazione dell'insussistenza dell'attivo; b) salvo recuperare a reddito, a titolo di sopravvenienza attiva, l'incassato con la formalizzazione della eventuale successiva transazione formalizzata con l'Osl ovvero, in via generale, con la deliberazione del rendiconto della liquidazione della procedura.