Progettazione

Ai fini della prevenzione incendi le case di riposo sono strutture sanitarie, non alberghiere

Se c'è assistenza sanitaria vanno applicate le norme più severe, dicono i giudici della Cassazione

di Mariagrazia Barletta

Se la casa di riposo per anziani eroga prestazioni sanitarie non può essere assimilata, ai fini dell'applicazione della normativa antincendio, ad una struttura alberghiera e anche gli impianti antincendio vanno progettati e dimensionati in base alle prescrizioni contenute nella normativa per le strutture sanitarie. La delicata questione della normativa antincendio applicabile alle case di riposo per anziani viene affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 6334 del 2021. La linea di demarcazione tra l'applicazione della normativa per gli alberghi o per le strutture sanitarie si disegna sulla base del tipo di assistenza offerta agli ospiti e sulla rispettiva autosufficienza.

Se c'è assistenza sanitaria non è possibile far riferimento alle norme (meno severe) applicabili agli hotel, ma va considerato il Dm 18 settembre 2002 così modificato dal Dm 19 marzo 2015. La Cassazione si pronuncia su un ricorso presentato dal legale rappresentante di una struttura che accoglieva anziani, sottoposta a sequestro preventivo dal Giudice per le indagini preliminari di Treviso. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza di riesame contro il sequestro della casa di riposo. Diversi i reati contestati al responsabile dell'attività, tra cui: la violazione della normativa antincendio per le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, l'assenza di specifiche autorizzazioni previste per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie (Dlgs 502 del 1992), compresa l'autorizzazione del prefetto (Regio decreto 1265 del 1934) e la non conformità alle norme di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro.

Come si legge nella sentenza, l'oggetto sociale dell'associazione che gestiva la casa di riposo era quello «dell'ospitalità e assistenza ordinaria a persone anziane (autosufficienti)», invece, al momento dell'ispezione dei Nas, «33 ospiti su 35 erano non autosufficienti», «avevano un'età dai 68 ai 99 anni; non erano in grado di deambulare se non con l'assistenza», inoltre, vi era la «presenza nella struttura di dossier sanitari e di medicine diverse per ciascun ospite», nonché di «letti ospedalieri, di sanitari ed infermieri» e «di fisioterapisti». Secondo la Cassazione (che rigetta il ricorso), il Tribunale del riesame aveva correttamente evidenziato che per «la natura dell'attività svolta in concreto, l'adempimento alle prescrizioni inizialmente impartite dai Vigili del Fuoco (per un'attività di tipo alberghiero) non erano sufficienti per la regolarizzazione dell'impianto antincendio per le prestazioni sanitarie di fatto erogate».

Ai fini della configurabilità del reato, secondo la pronuncia, risulta irrilevante l'eventuale adeguamento dell'impianto alle prescrizioni impartite dai Vigili del Fuoco: in tal caso l'impianto sarebbe risultato comunque non a norma in quanto le prescrizioni facevano riferimento ad un'attività dichiarata (con prestazioni esclusivamente di tipo alberghiero) non corrispondente a quella reale (in cui si forniva invece assistenza sanitaria).
Va ricordato che il Dm 18 settembre 2002 fa rientrare nel suo campo di applicazione le strutture sanitarie individuate dal Dpr 14 gennaio 1997 (articolo 4), tra cui figurano anche quelle che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno. Riguardo all'applicazione della normativa, la tipologia di assistenza offerta rappresenta dunque un aspetto delicato, da considerare attentamente.

Tra l'altro la stessa questione è affrontata in una nota dei Vigili del Fuoco (n. P477/4101 del 14 maggio 2003) in cui «si chiarisce che le strutture a carattere residenziale che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica, non ricadono nel campo di applicazione del Dm 18 settembre 2002 che, come è noto, fa esplicito riferimento alle strutture sanitarie individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997». In linea con le attuali conclusioni della Cassazione, i Vigili del Fuoco hanno individuato nell'autosufficienza degli ospiti e nella tipologia di assistenza gli elementi da considerare attentamente per l'applicazione del Dm del 2002. E, anche in presenza di sole prestazioni di tipo alberghiero – afferma la nota citata - «si ritiene che le disposizioni allegate al citato Dm 18 settembre 2002, pur non cogenti, possano rappresentare un significativo riferimento da ponderare anche in funzione delle reali condizioni psicomotorie degli ospiti».

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