Fisco e contabilità

Ai gestori delle strutture ricettive non spetta alcun aggio per la riscossione dell'imposta di soggiorno

di Giuseppe Debenedetto

Ai gestori delle strutture ricettive non spetta alcun aggio per la riscossione dell'imposta di soggiorno, poiché non si tratta di un servizio ma solo di attività meramente strumentali di cui sono onerate le stesse strutture. Lo ha deciso il Tar Lazio con la sentenza n. 11950/2018, respingendo il ricorso di alcune società di gestione alberghieracontro il regolamento comunale sul tributo.

Il quadro normativo
L'imposta di soggiorno, prevista dall'articolo 4 del Dlgs 23/2011, può essere istituita dai Comuni capoluogo di Provincia, dalle unioni di Comuni nonché dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche.
Il tributo ha raggiunto negli ultimi anni una discreta diffusione tra le municipalità italiane avendo raggiunto nel 2016 un gettito di circa 400 milioni di euro, spalmato su un centinaio di Comuni che nel complesso coprono il 70% delle presenze turistiche in Italia.
La legge 96/2017 ha poi consentito ai Comuni turistici di istituire l'imposta di soggiorno a partire dal 2017, in deroga al “blocco” dei tributi e alla disciplina riguardante l'efficacia delle delibere comunali, introducendo la nuova fattispecie delle locazioni brevi, cioè inferiori a 30 giorni. Diversi Comuni (Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Rimini, eccetera) hanno infatti siglato accordi con Airbnb per il riversamento dell'imposta di soggiorno raccolta dagli ospiti che prenotano i loro soggiorni sulla sua piattaforma online.

La sentenza
Il Tar Lazio esclude la possibilità per i gestori delle strutture ricettive di pretendere un aggio sull'imposta di soggiorno riscossa. Nel caso in esame il ricorso viene proposto da due alberghi aventi una ricettività del 62% del totale dei posti letto del territorio comunale, che impugnano il nuovo regolamento 2018 per diversi motivi.
Il Tar Lazio ha respinto il ricorso evidenziando preliminarmente che l'unico soggetto passivo di imposta è colui che pernotta nelle strutture mentre i gestori delle stesse – che non assumono né la funzione di sostituto d'imposta né tantomeno quella di responsabile d'imposta – risultano gravati di meri adempimenti strumentali alla riscossione, che non appaiono né irragionevoli né particolarmente gravosi per gli operatori del settore.
I gestori delle strutture ricettive rivestono, inoltre, la qualifica di agenti contabili e la relativa responsabilità è limitata al fatto proprio, consistente nell'omessa rendicontazione o versamento del denaro ricevuto a questo titolo, oltre che nella violazione degli obblighi informativi nei confronti dei clienti.
Il Tar Lazio ha evidenziato, altresì, che nessun aggio è previsto dalla legge, rimarcando le radicali differenze che sussistono rispetto all'espletamento del servizio di riscossione (non demandato ai gestori delle strutture recettive) e le attività meramente strumentali di cui sono onerate le strutture recettive, che non possono ritenersi né particolarmente difficoltose né gravose per operatori professionali e ciò, in primo luogo, per quanto attiene proprio agli obblighi informativi che già sul piano generale costituiscono adempimento doveroso nei rapporti con i clienti per qualunque operatore.

La sentenza del Tar Lazio n. 11950/2018

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