Fisco e contabilità

Ai progetti del Piano non serve il conto vincolato

Chiarimenti dalla Ragioneria generale su cassa vincolata e perimetrazione a livello di articoli

di Patrizia Ruffini

Non è necessario aprire conti vincolati specifici per i progetti Pnrr. Con la faq n. 3 della sezione dedicata al Piano, la Ragioneria dello Stato vuole fugare ogni dubbio degli enti locali.

Le risorse relative ai progetti finanziati nell'ambito del Pnrr sono regolate dal Dm 11 ottobre 2021. Nello specifico, per gli enti locali, l'articolo. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di Tesoreria Unica; in mancanza del conto di TU sui rispettivi conti bancari/postali.

Gli enti locali che sono soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di perimetrare le risorse del Pnrr con l'accensione di appositi capitoli. A tal fine il «Manuale delle procedure finanziarie degli interventi Pnrr» allegato alla circolare del Mef n. 29/2022 e, in particolare, il paragrafo 10, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l'integrazione della descrizione di tali capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e Cup.

Le amministrazioni locali sono poi tenute a rispettare, per tali risorse vincolate del Pnrr, anche il vincolo di cassa. Per la gestione di quest'ultimo il Dlgs 118/ 2011 non prevede una specifica modalità, gli enti locali possono dunque autoregolamentarsi.

Sempre sul piano operativo, la faq n. 5 scende nel dettaglio degli obblighi di perimetrazione. Nello specifico gli enti territoriali garantiscono la perimetrazione con l'accensione di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale, al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e Cup.

La Ragioneria generale precisa che l'obbligo di perimetrazione si ritiene assolto anche con l'utilizzo delle articolazioni delle unità elementari del piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario gestionale. In altri termini, si ammette l'assolvimento degli obblighi di perimetrazione anche a livello di articolo, ove la realtà del singolo ente oltre al capitolo avesse questo o altro ulteriore livello di dettaglio in grado di assicurare gli obblighi di perimetrazione.

Infine, le Regioni a statuto speciale e Province autonome possono utilizzare le normative regionali e provinciali (faq n. 4). Qualora presente nei dispositivi attuativi il richiamo alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici (Dlgs 50/2016) intende far riferimento al complesso della normativa vigente in materia, comprese le disposizioni emanate da parte delle Autonomie territoriali (incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano), per le quali è lo stesso decreto legislativo, all'articolo 2, comma 3, ad operare un esplicito rimando.

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