Personale

Ai vicesegretari reggenti niente indennità riservate ai segretari

Questi ruoli possono essere destinatari degli istituti di posizione organizzativa o di alta professionalità

di Arturo Bianco

Ai vicesegretari nominati come reggenti non possono essere corrisposte le forme di trattamento economico che spettano ai segretari comunali: siamo in presenza di contratti, di ruoli e di inquadramenti diversi. Essi possono essere destinatari degli istituti di posizione organizzativa o di alta professionalità. É quanto chiarisce la nota dell'Albo dei segretari della Liguria dello scorso 18 febbraio, che illustra la posizione assunta dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie, riprendendo i chiarimenti forniti dall'Aran.

Ricordiamo che l'articolo 16-ter della legge 8/2020 ha consentito, per potere dare una risposta rapida al numero ridotto di segretari comunali, ai sindaci dei Comuni che non riescono a trovare questa figura di conferire questo incarico a un funzionario dell'ente o di un'altra amministrazione. Per come chiarito dalla circolare n. 4545 del 9 aprile 2020 del ministero dell'Interno, albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, che ha illustrato le novità contenute in questa disposizione, questo incarico può essere assegnato a funzionari dipendenti da enti locali, in possesso di un diploma di laurea che consente l'ammissione agli esami per segretario comunale e provinciale e con una anzianità di servizio almeno biennale.

Veniamo adesso ai chiarimenti che sono forniti sul trattamento economico dei vicesegretari reggenti. In primo luogo, si precisa che a essi non può essere applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari: essi non sono inquadrati in tale ruolo e, quindi, sono privi del requisito essenziale.

La remunerazione di questi incarichi, di conseguenza, deve essere effettuata sulla base delle previsioni dettate dal contratto del personale dipendente del comparto delle funzioni locali. L'istituto che risulta applicabile è quello delle posizioni organizzative e delle alte professionalità. Sulla base delle previsioni dettate da quel contratto deve essere esclusa la possibilità di disporre la erogazione di «compensi ad personam», in quanto il contratto nazionale non li prevede.

Nel caso in cui l'incarico di vicesegretario viene assegnato in via temporanea a un dipendente già titolare di posizione organizzativa, si può dare corso alla revisione della graduazione di tale incarico, con un corrispondente aumento della indennità di posizione. Occorre tenere conto che questo incremento deve essere finanziato attraverso il fondo per le posizioni organizzative e che l'ente deve restare di norma nel tetto del salario accessorio del 2016. Si deve aggiungere che può essere utilizzato anche l'istituto delle alte professionalità. I criteri di graduazione vanno comunque previsti nella specifica metodologia che ogni amministrazione si deve dare.

Non viene infine operata alcuna distinzione tra i vicesegretari che sono dipendenti dello stesso ente e quelli che sono in servizio presso un altro ente locale. Per questi ultimi, sulla base delle previsioni dettate dallo stesso contratto si può dare corso alla maggiorazione della retribuzione di posizione fino al 30% da parte dell'ente che utilizza questo dipendente.

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