Amministratori

Aiuti-ter, fondo anti-rincari anche per le opere del Piano nazionale complementare

Procedura semplificata per l'accesso da parte dei Comuni

di Anna Guiducci

Anche per gli interventi finanziati con il Piano nazionale complementare sarà possibile accedere al contributo a copertura dell'incremento dei costi di realizzazione dei lavori. L'articolo 30 del decreto Aiuti-ter, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre, stabilisce infatti che, fermi restando i requisiti di accesso al fondo per le opere indifferibili definiti dall'articolo 26, comma 7, DL 50/22, anche gli interventi degli enti locali finanziati con risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr potranno beneficiare delle procedure previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del Dpcm del 28 luglio 2022.

L'accesso al fondo da parte di Comuni e città metropolitane avviene attraverso una procedura semplificata che non prevede alcun obbligo di presentazione di istanza; le somme sono infatti attribuite per ciascun intervento pubblicato o in corso di pubblicazione nella percentuale del 15 per cento di quanto già assegnato. La preassegnazione delle risorse costituisce infatti titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Per l' entrata potranno essere utilizzate le voci del piano dei conti integrato E 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri oppure E 4.02.01.01.001 Trasferimenti in conto capitale da Ministeri, a seconda del tipo di intervento da realizzare.

Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Rgs, potrà rimodulare la preassegnazione di contributo. L'ente locale potrà variare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 175, terzo comma, lettera a), Tuel.

Fino al 2026 è inoltre possibile variare il bilancio iscrivendo i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, in deroga a quanto disciplinato dall'articolo 163 Tuel, anche nel corso dell'esercizio provvisorio o durante la gestione provvisoria. L'articolo 15 del DL 77/21 dispone poi che le risorse ricevute per l'attuazione del Pnrr e del Pnc che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione possono sempre essere utilizzate per le finalità in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898 della legge 145/18. Il rispetto dei tempi è tuttavia condizione indispensabile per mantenere l'accertamento delle somme. Poiché occorre dimostrare l'avvenuta pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, o la trasmissione della lettera d'invito, entro il 31 dicembre 2022, lo sforamento dei termini comporta l'annullamento della preassegnazione da parte dell'amministrazione finanziatrice e la perdita del finanziamento per l'ente attuatore.

L'articolo 31 del decreto Aiuti ter stabilisce inoltre che le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Pnrr possono essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

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