Fisco e contabilità

Al Comune non spetta provare la conoscibilità delle delibere relative al regolamento e alle tariffe Tarsu/Tia

Irrilevante la pubblicazione sul sito internet dell'ente che non è mezzo destinato alla pubblicità legale dell'atto normativo

di Cosimo Brigida

Al Comune non spetta provare la conoscibilità delle delibere relative al regolamento e alle tariffe Tarsu/Tia se queste non sono pubblicate sul sito internet dell'ente e se di tale pubblicazione non si fa cenno nell'avviso di accertamento. É questo il principio che emerge dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 26064/2022 secondo cui, trattandosi di atti a carattere generale e normativo, soggetti quindi a pubblicità legale, si presumono conoscibili, per cui è del tutto irrilevante la pubblicazione sul sito internet del comune che non è mezzo destinato alla pubblicità legale dell'atto normativo.

In continuità con l'orientamento della stessa Corte, viene ribadito che l'obbligo dell'allegazione agli avvisi di accertamento degli atti sui quali si basa l'atto impositivo, previsto dallo Statuto del contribuente non opera per gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe emanate dalle amministrazioni comunali nella fiscalità) che debbono ritenersi conosciuti o conoscibili in quanto giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione, essendo assoggettati a forme di pubblicità legale.

Ne deriva che, per le delibere del consiglio comunale relative al regolamento e alle tariffe Tarsu/Tia, è irrilevante la pubblicazione sul sito internet e che della pubblicazione si faccia menzione nell'avviso di accertamento.

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