Appalti

Al responsabile unico competenze residuali su tutto il procedimento

di Stefano Usai

La recente giurisprudenza e i pareri del ministero delle Infrastrutture stanno chiarendo il ruolo del responsabile unico del procedimento in termimini di nomina e, soprattutto, in termini di competenza. In questo panorama, si conferma l'orientamento delle competenze residuali del Rup (articolo 31 del codice dei contratti) anche con la sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sezione I, n. 450/2019.

La contestazione
Nel caso di specie il ricorrente ha evidenziato la competenza del Rup ad adottare i provvedimenti di esclusione. Il giudice condivide l'impostazione e le censure rammentando che, salvo il caso in cui nella legge speciale di gara non sia stato indicato un diverso riparto di competenze, il potere circa l'adozione degli atti definitivi del procedimento (ammissioni ed esclusioni) appartiene al Rup.
Nella sentenza si puntualizza come risulti chiara l'attribuzione di competenze residuali al responsabile unico (comma 3 dell'articolo 31 del codice dei contratti) su tutto il procedimento compresa la stessa esecuzione del contratto, salvo che tali compiti «non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti» dalla lettera di gara.
In questo senso, del resto, la più recente giurisprudenza amministrativa «ha ben chiarito che le attribuzioni del responsabile unico del procedimento sono definite come residuali» e «si estendono anche all'adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara (così testualmente T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 695 del 2018)».
La peculiare posizione del Rup, quale dominus del procedimento come voluto dal codice dei contratti e dalla stessa lettura fornita dall'Anac (nelle linee guida n. 3), lo rende, in sostanza, il soggetto idoneo ad dottare i provvedimenti di esclusione (Consiglio di Stato, 25 settembre 2017 n. 2040) «anche in ragione dei tempi e delle modalità della sua preposizione, che è sempre anteposta (anche logicamente) all'avvio della procedura di affidamento (art. 32, comma 1), così da collocarlo in una posizione di originaria terzietà e separazione nel corso dell'intero ciclo dell'appalto».
Il fatto che, nel caso di specie, il responsabile unico sia rimasto estraneo all'avversato provvedimento determina l'illegittimità dell'esclusione «dovendosi ravvisare», prosegue la sentenza «l'illegittima rinuncia, da parte del RUP, all'esercizio dei propri compiti di controllo e verifica, poteri che avrebbero dovuto costituire il necessario antecedente logico della determinazione con la quale è stato accertato e sanzionato, mediante la comminatoria di esclusione, l'asserito inadempimento all'invito ad integrare la documentazione di gara formulato in sede di soccorso istruttorio».

La posizione del Mit
È bene annotare che questa impostazione emerge anche dai pareri resi dal Mit (in particolare dal parere n. 435/2019) in cui si puntualizza che se la legge speciale di gara nulla prevede in ordine alle competenza (sull'adozione dei provvedimenti di ammissione/esclusione) questa è sicuramente riconducibile al responsabile unico del procedimento. In sostanza sia il codice (e, si ripete, la stessa Anac) confermano la volontà di centralizzare il procedimento (e le correlate responsabilità) in un unico soggetto in grado di presidiare l'intero processo di acquisto.
Lo stesso Mit ha chiarito (parere n. 453/2019) – a fronte di una istanza sulla possibilità di nominare "cumulativamente" un unico Rup per l'intera attività sottosoglia della stazione appaltante – che il responsable unico del procedimento deve essere nominato in relazione ad ogni singola procedura di acquisto. Ovviamente in caso di mancata individuazione il Rup coinciderà con il responsabile del servizio.
In questo contesto, non può non citarsi, la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 166/2019 in cui si è ribadita l'unicità del Rup ovvero – in aderenza con il significato dell'acronimo – che in relazione al procedimento di affidamento il responsabile deve essere unico e non può essere "doppiato" scindendo la procedura per fasi.
Non è possibile, quindi, nominare un RUP per la fase di programmazione/esecuzione ed un Rup per la fase della gara. Qualora ciò accadesse, questi degraderebbero al ruolo di semplicie responsabili di procedimento ai sensi della legge 241/1990 e il ruolo del Rup verrebbe assunto dal dirigente/responsabile del servizio.

La sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia n. 450/2019

Il parere del Mit n. 453/2019

Il parere del Mit n. 435/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©