Al Rup la verifica dell'anomalia dell'offerta e alla commissione di gara solo compiti di supporto
Il Tar Campania precisa alcuni importanti aspetti del procedimento di verifica
Il giudice campano (Tar Campania, sezione I, sentenza n. 697/2021) chiarisce importanti aspetti del procedimento di verifica dell' anomalia dell'offerta quanto a competenza distinguendo, inoltre, tra la verifica imposta dalla norma (comma 3, articolo 97 del Codice dei contratti) al ricorrere delle condizioni ivi previste nell'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la verifica facoltativa (comma 6 dell'articolo 97 del Codice).
La competenza
Secondo una delle doglianze del ricorrente, il sub-procedimento della verifica dell'anomalia sarebbe stato espletato scorrettamente considerato che il Rup ha valutato i giustificativi presentati «senza avvalersi dell’apporto della Commissione, come prescritto dal bando (art. 24) e senza attivare il prescritto contraddittorio con l’impresa». Il giudice non condivide il rilievo. In sentenza si ribadisce che in via generale il Codice dei contratti (articolo 31) affida la gestione del sub procedimento in argomento alla stazione appaltante senza ulteriori specifiche rammentando che al Rup compete una generale competenza residuale salvo specifiche previsioni della norma o della legge speciale di gara. Nessuna norma, prosegue la sentenza, attribuisce questa competenza alla commmisione di gara che si deve occupare della valutazione delle offerte ai fini (o meno) dell'aggiudicazione edell'appalto.
É dalle linee guida Anac n. 3 (dedicare al Rup) che si rinviene l'obbligo della verifica in capo al dominus del procedimento; mentre dall'orientamento giurisprudenziale consolidato emerge come sia in effetti «fisiologico che sia il RUP, in tale fase, ad intervenire con la propria funzione di verifica e supervisione sull'operato della commissione aggiudicatrice, in ordine alle offerte sospette di anomalia».
In modo chiaro il giudice traccia il distinguo tra le funzioni della commissione e quella del Rup « rimarcando che mentre la commissione deve soprattutto esprimere un giudizio sulla qualità dell'offerta, concentrando la propria attenzione sui suoi elementi tecnici, (…) il giudizio di anomalia si concentra sull'offerta economica e, segnatamente, su una o più voci di prezzo considerate non in linea con i valori di mercato o, comunque, con i prezzi ragionevolmente sostenibili».
Non solo, la valutazione della commisisone di gara è compiuta «su base comparativa, dovendo i punteggi essere attribuiti attraverso la ponderazione di ciascun elemento dell'offerta, al contrario il giudizio di congruità o non congruità di un'offerta economica è formulato in assoluto, avendo riguardo all'affidabilità dei prezzi praticati ex se considerati».
La conclusione, pertanto, è che spetta al Rup la valutazione della potenziale anomalia ed è sua la decisione in merito all'epilogo mentre la commissione, o anche una consulenza esterna, operano come mero supporto da intendersi in termini di eventualità. Scelta, pertanto, che viene rimessa alla discrezionalità tecnica dello stesso responsabile unico del procedimento. Si tratta di un compito, quindi, che il Rup può delegare solamente quanto a conduzione istruttoria ma non anche nella decisione finale.
La verifica facoltativa
Il giudice si sofferma anche sulla distinzione tra la cosiddetta verifica facoltativa della congruità dell'offerta e la verifica obbligatoria «sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (….) effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre», in questo senso dispone il comma 3 dell'articolo 97 . Il successivo comma 6, invece, prevede la verifica facoltativa consentendo alla «stazione appaltante in ogni caso» di «valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».
La seconda, che non può essere oggetto di un utilizzo vessatorio e - rimarca il giudice - «a differenza della verifica “obbligatoria”, quella cd. facoltativa è caratterizzata da una più ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, che si estende anche all’an della verifica stessa” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 luglio 2020, n. 865)». Si tratta di una opzione la cui attivazione prende "spunto" dalla circostanza che l'offerta faccia sorgere dei dubbi sulla sua«sostenibilità» sotto il profilo quanti/qualitativo.