Il CommentoFisco e contabilità

All’attuazione del Pnrr serve più società civile

di Paola Maria Zerman

Utilizzare al meglio le ingenti risorse del Pnrr grazie all’apporto della società civile. L’articolo 1 del Dl 13 del 2023 se ne fa carico, laddove prevede la partecipazione alla cabina di regia, ai fini della «cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale» dei rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva.

Eppure, è lecito chiedersi se il legislatore poteva, o potrebbe, fare di più. L’ambiziosa strategia di ammodernamento del Paese, articolata nelle sei missioni del Piano, si attualizza attraverso la partecipazione competitiva delle imprese ed enti pubblici e privati ai progetti finanziati dai bandi.

Sembra invece mancare del tutto il riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale, inteso come modello di amministrazione «condivisa», alternativo a quello competitivo, che si sostanzia nella coprogettazione e coprogrammazione.

Modello già previsto nei rapporti tra enti del Terzo settore e pubbliche amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di programmazione sul territorio dei servizi ed interventi di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La coprogettazione, «finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; la coprogrammazione, diretta alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio» (articolo 55 del Codice del Terzo settore; Dlgs 117/2017).

Questa disciplina secondo la Consulta (sentenza 131/2020) rappresenta una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale, grazie a «una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria» sancita dall'ultimo comma dell’articolo 118 della Costituzione, secondo cui «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Principio che, anche se introdotto in data relativamente recente (con la riforma n. 3/2001) ha radici culturali antiche, poiché «prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso» (sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020).

Come noto, il modello di «amministrazione condivisa» ha trovato ingresso anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 31 marzo 2023 n. 36), secondo cui «In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa» (articolo 6), oltre che in numerose leggi regionali (da ultimo Emilia-Romagna, legge regionale 13 aprile 2023 n. 3 - Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva, Umbria legge regionale 6 marzo 2023 n. 2 - Disposizioni in materia di amministrazione condivisa).

Tuttavia, l'applicazione della co-programmazione e co-progettazione non è confinata al solo del welfare, potendosi applicare all'intero ambito delle politiche pubbliche e dei servizi, finalizzati alla realizzazione dell'interesse generale. Tant'è che il Dlgs 23 dicembre 2022 n. 201 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevede che «Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni (art.10)».

Il principio di sussidiarietà orizzontale, ha quindi, ormai, una riconosciuta e solida base normativa, che può permettere al legislatore, nell'attuazione dei prossimi interventi sul Pnrr, di dare più spazio all'ingente patrimonio culturale e creativo del Paese, per il raggiungimento degli obbiettivi e per la migliore utilizzazione e gestione degli interventi programmati.