Personale

Amministrative e referendum, al via lo straordinario elettorale per il personale

Le istruzioni su fonti del finanziamento, spese ammesse a rimborso e limiti quantitativi

di Consuelo Ziggiotto e Davide d'Alfonso

Confermate le regole per la gestione del lavoro straordinario e delle assunzioni a tempo determinato in vista della tornata referendaria del 20 e 21 settembre prossimi.
Con la circolare Fl n. 15/2020, il ministero dell'Interno dirama le istruzioni alle prefetture e ai Comuni, chiarendo fonti del finanziamento, spese ammesse a rimborso e limiti quantitativi allo svolgimento di lavoro straordinario.

Occorrerà attendere un provvedimento ad hoc dal ministero dell'Economia e delle Finanze per conoscere l'importo massimo rimborsabile a ciascun ente, nel frattempo le ore di straordinario massime autorizzabili sono contenute entro le 40 medie e le 60 massime mensili individuali.
Il ministero sottolinea la necessità che la determina di autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario sia adottata preventivamente, avendo cura di individuare nominativi, funzioni da assolvere e monte ore assegnato a ciascun dipendente, il tutto nel rispetto delle previsioni del Dlgs 66/2003.
Il rimborso, fatti salvi i limiti individuati dal decreto del Mef, sarà disposto come sempre dietro puntuale rendicontazione, che andrà prodotta dai comuni entro e non oltre quattro mesi dalla data delle consultazioni.

É confermata la deroga al limite del fondo per lo straordinario costituito secondo l'articolo 14 del contratto 1° aprile 1999 (articolo 39 del contratto 14 settembre 2000).

É confermata la previsione che deroga all'omnicomprensività del trattamento di posizione degli incaricati di posizion organizzativa, competendo lo straordinario elettorale anche agli stessi.

É confermata la possibiltà di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato nel caso in cui l'ente non sia in grado di fronteggiare le esigenze della scadenza referendaria con proprio personale. Le somme spese a tal fine, in quanto rimborsate dal ministero (entro i limiti definiti dal prossimo decreto), non rilevano ai fini del rispetto del vincolo alla spesa di personale (articolo 1, commi 557 e 562 della legge 296/2006) né a quello per il lavoro flessibile (articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010).

Il documento rammenta che solo i Comuni sono ammessi al rimborso delle spese sostenute, e che l'eventuale personale delle unioni che sia chiamato a prestare la propria opera, dovrà essere preventivamente autorizzato da ambo le parti interessate (unioni e Comuni), con previsione di specifica disciplina tra gli enti per la parte connessa ai rapporti finanziari. I comuni utilizzatori aggiungeranno tale personale al proprio nella composizione degli uffici elettorali e provvederanno all'inclusione dello stesso nella determina autorizzatoria del lavoro straordinario. Il personale delle unioni seguirà la strada del restante personale anche in quanto a rendicontazione e rimborso.

Il periodo elettorale è scoccato il 27 luglio, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 25 settembre 2020, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.
Il documento non fa menzione della possibilità di adibire a lavoro straordinario elettorale personale in lavoro agile, eventualità che alcuni comuni stanno sollecitando. Va ribadito che l'istituto, come evidenziato dal Dfp con circolare 2/2020, appare difficilmente compatibile con la modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui si ritiene l'ipotesi vada esclusa.

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