Amministratori

Amministrative, dal Sostegni-1 un fondo per le sedi di voto alternative alle scuole

Previsto lo stanziamento massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2021

di Anna Guiducci

I Comuni che saranno in grado di individuare sedi alternative agli istituti scolastici per lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali potranno beneficiare di un contributo da parte dello Stato. In considerazione del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, previsto dal Dl 25/2021 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 12 maggio), nonché del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, con un emendamento introdotto in sede di conversione al Decreto Sostegni viene infatti stabilito lo stanziamento massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore degli enti che metteranno a disposizione i propri immobili per le elezioni di autunno.

Poiché il Dl 25/2021 ha differito le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario ad una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, le sedi alternative dovranno essere comunicate entro il prossimo 15 luglio e dovranno possedere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali. Nella medesima tornata elettorale dovranno tenersi anche le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021, le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per mafia o che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021, nonché le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4, del Dl 183/2020. La proroga investe inoltre le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se gia' indette, e quelle relative agli organi elettivi delle medesime regioni per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo.

I criteri e le modalità di concessione dei contributi saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro il 15 giugno 2021, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Con il medesimo decreto con il quale sono differiti i termini delle consultazioni elettorali, è stata poi disposta la non applicazione per l'anno 2021 del comma 6 dell'articolo 4 del Dlgs 149/2011 in materia di sanzioni per gli inadempimenti legati alla relazione di fine mandato. Questo documento deve essere redatto dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale in tempo utile per consentirne la sottoscrizione, da parte del sindaco o del presidente della provincia entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato elettorale. Entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale, al quale è chiesto di attestare la veridicità dei dati presenti nella relazione e la loro corrispondenza con i documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. Nei tre giorni successivi, il sindaco (o il presidente della provincia), deve trasmettere la relazione e la certificazione dell'organo di controllo, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L'ultimo obbligo, entro sette giorni successivi alla certificazione, attiene alla pubblicazione sul sito istituzionale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La mancata redazione nei termini di legge della relazione di fine mandato è sanzionata con il dimezzamento, per i tre mesi successivi, delle indennità del sindaco. La decurtazione si estende, nel caso di mancata predisposizione della relazione, al responsabile finanziario o al segretario generale che non l'hanno predisposta. Il sindaco e', inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

In considerazione dell'emergenza in corso, l'articolo 3-ter del Dl 25/2021 sospende per il corrente anno l'applicazione di queste sanzioni.

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