Amministratori

Amministratori locali, contributi dovuti solo se la sospensione dell'attività autonoma è certificata

A favore di chi ha rinunciato allo svolgimento della propria attività lavorativa autonoma

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di Amedeo Di Filippo

Il Comune è tenuto al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dei propri amministratori che rinuncino allo svolgimento della propria attività lavorativa sia dipendente che autonoma, ma in quest'ultimo caso l'astensione deve essere comprovata mediante il rilascio di un'attestazione, da notificare all'ente previdenziale, in cui il lavoratore dichiara la sospensione dell'attività in costanza del mandato. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la deliberazione n. 117/2022.

Il quesito
Un sindaco chiede alla sezione se la condizione legittimante il versamento degli oneri previdenziali da parte del comune a favore di un assessore sia la sola aspettativa dal rapporto di lavoro pubblico ovvero anche la contestuale sospensione di qualsivoglia attività lavorativa, inclusa quella libero professionale, da parte dello stesso. Il riferimento è all'articolo 86 del Tuel, che impone all'ente locale di assumere a proprio carico il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per gli amministratori ivi elencati «che siano collocati in aspettativa non retribuita» (comma 1). Per gli amministratori che non siano lavoratori dipendenti il comma 2 impone il pagamento di una cifra forfettaria annuale versata per quote mensili, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua a essere iscritto alla data dell'incarico.

L'esclusività
Secondo i magistrati contabili lombardi l'articolo 86 del Tuel tutela chi opti per l'esclusività dell'incarico di amministratore, sia egli lavoratore dipendente o autonomo, prescrivendo all'ente locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti previdenziali, tenendo conto delle due condizioni previste dalla norma, ossia la dimensione demografica del Comune interessato e il dato temporale quale elemento per valutare l'impiego di energie sottratte all'esercizio della professione. Quest'ultimo è facilmente rilevabile nel caso l'amministratore sia un lavoratore dipendente collocato in aspettativa per l'esercizio del mandato amministrativo; diventa più complicato qualora occorra verificare il mancato esercizio di professioni, arti e mestieri da parte dell'amministratore locale, ma questo – a detta della sezione Lombardia – non può comportare una disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori (dipendenti e autonomi).

Gli oneri
Pertanto, è la conclusione, l'articolo 86, comma 2, trova applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che sia amministratore locale, si astenga del tutto dalla propria attività lavorativa e si dedichi a tempo pieno all'espletamento del mandato amministrativo. A differenza dei lavoratori dipendenti, pubblici o privati, per i quali è sufficiente il collocamento in aspettativa senza assegni, per i lavoratori autonomi l'astensione dall'attività lavorativa deve essere da loro comprovata rilasciando all'ente locale un'attestazione in cui dichiarano la sospensione dell'attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, notificando la medesima dichiarazione all'ente previdenziale di appartenenza. Solo in questo caso scatta per l'ente locale l'obbligo di versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi.

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