Personale

Amministrazione trasparente, progressioni verticali soggette agli obblighi di pubblicazione

Sono escluse le procedure selettive interne che determinano un passaggio di livello nella stessa area o categoria

di Manuela Sodini

Le procedure selettive interne che determinano il passaggio in un'area superiore, cosiddette progressioni verticali, sono soggette agli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, mentre sono escluse le procedure selettive interne che determinano un passaggio di livello nell'ambito della stessa area o categoria, progressioni orizzontali.

Questa, in sintesi, la massima della delibera di Anac n. 775/2021.

La delibera si origina da un approfondimento effettuato dall'Autorità al fine di fornire indicazioni di carattere generale sulla tematica che si è posta presso un ente dove non sono stati pubblicati i criteri di valutazione formulati dalle commissioni esaminatrici nell'ambito di procedure interne per le progressioni di livello del personale.

Come noto, l'area dei concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera è inserita nel comma 16 dell'articolo 1 della legge 190/2012 fra quelle a rischio corruzione maggiormente elevato e, dunque, da presidiare con misure di prevenzione, prima fra tutte la trasparenza. É infatti in questa prospettiva, osserva Anac, che deve essere letta la disposizione dell'articolo 19 del decreto trasparenza rubricata «Bandi di concorso», dove si richiede alle pubbliche amministrazioni di pubblicare «i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonche' i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori».

Nella delibera si evidenzia come l'obiettivo perseguito dal legislatore con gli obblighi di pubblicazione stabiliti dal predetto articolo 19 sia quello di rendere conoscibili le attività di selezione del personale e le modalità di impiego delle risorse umane e finanziarie, questo nell'interesse sia dei dipendenti dell'amministrazione, sia degli stakeholders, in coerenza con il principio di «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ... e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Considerate anche le numerose pronunce giurisprudenziali che hanno ritenuto di riferire l'obbligo del concorso sia al primo accesso, sia al successivo passaggio di qualifica, le progressioni verticali vengono a configurare una vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione da cui consegue una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, dunque, per Anac tali procedure sono soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 19 del decreto 33/2013.

A diverse conclusioni approda invece l'Autorità per le progressioni orizzontali. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza, le procedure che determinano il mero passaggio di livello nell'ambito della stessa area o categoria si fondano sul sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore. Queste procedure sono ricondotte a vicende meramente modificative del rapporto di lavoro, che non risultano soggette al principio del pubblico concorso, per tale ragione sono da ritenersi escluse dagli obblighi di pubblicazione.

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