Appalti

Anac e Mims, nessuna variazione dell'elenco annuale lavori pubblici se cambia solo la fonte del finanziamento

Il requisito principale è quella della coerenza con il bilancio e della copertura

di Stefano Usai

L'ufficio di supporto del Mims e l'Anac rispondono ad alcuni quesiti sulla necessità (o meno) di variare il l'elenco annuale e il programma triennale dei lavori pubblici che risultano utili per i Rup delle stazioni appaltanti anche alla luce delle inevitabili variazioni della programmazione (compesa quella che riguarda beni e servizi) che si rendono necessari per gli appalti del Pnrr.

La variazione della fonte di finanziamento dell'opera
Una prima questione viene posta (e risolta con il parere n. 1385/2022) dall'ufficio di supporto del Mims. Al servizio viene posta la questione della necessità, o meno, di variare l'elenco annuale dei lavori pubblici in relazione a un previsto intervento per il quale risulti mutata la sola fonte del finanziamento (e per la possibilità della stazione appaltante di utilizzare un contributo resosi disponibile successivamente all'approvazione della programmazione). L'ufficio di supporto non ritiene necessario, per casi del genere in cui il quadro economico rimane a importo immutato, apportare una variazione della programmazione. Più in particolare, l'ufficio ricorda che per l'elenco annuale (e quindi gli interventi che di immediato avvio) il principale requisito è quello «della coerenza con il bilancio, che corrisponde all'indicato obbligo della previsione in bilancio della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dei lavori». Nel parere si precisa che il Dm Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018 con l'articolo 5, comma 9 individua i casi in cui il programma è «modificabile» intendendo in questo senso quindi «una "possibilità" e non un "obbligo"». Ciò premesso, conclude il parere, qualora l'intervento per il quale è stato modificato il quadro economico non necessiti «di risorse ulteriori, ovvero non c'è stata una modifica in aumento, non è necessaria una modifica del programma».

Il parere dell'Anac
Ulteriori chiarimenti vengono forniti, sempre in tema di predisposizione del programma, non solo dei lavori ma anche di beni e servizi, con il parere n. 24/2022, espresso in funzione consultiva dall'Anac.
Nel caso di specie, per ciò che interessa evidenziare, l'autorità anticorruzione rammenta che nei programmi (sia lavori, sia beni e servizi) la stazione appaltante, ovvero il Rup che si occupa della predisposizione delle proposte per l'approvazione, è tenuta ad indicare anche l'amministrazione interessata alla predisposizione dell'appalto. In relazione a quanto, infatti, nel parere si legge che negli atti deve essere indicato «se l'amministrazione aggiudicatrice ricorrerà a una centrale di committenza/soggetto aggregatore per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione dei lavori inclusi in programmazione (art. 8, d.m. 14/2108)». A tale indicazione si accompagna quella, evidentemente fondamentale, secondo cui la programmazione annuale (l'elenco annuale dei lavori, ma ciò vale anche per il programma biennale per l'acquisizione di beni/servizi per importi pari o superiori ai 40 mila euro) deve essere adottata in coerenza con i dati del bilancio.
Da qui il correlato obbligo «di indicare nel predetto programma (per i lavori da avviare nella prima annualità) anche i mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici (art. 21, co.3)». Pertanto, l'amministrazione aggiudicatrice deve ritenersi obbligata a riportare nella programmazione triennale anche gli interventi che rientrano nel fabbisogno della stessa amministrazione nel rispetto dei documenti contabili «e finanziati dalla medesima, ma in relazione ai quali la procedura di aggiudicazione sarà svolta da centrale di committenza, da soggetto aggregatore, da società in house dell'amministrazione aggiudicatrice o da altro soggetto normativamente autorizzato allo svolgimento di tali compiti» stesso ragionamento, circa l'obbligo di indicare l'ente o le modalità attraverso le quali si svolgerà la procedura di aggiudicazione, anche nel caso di finanziamento esterno (ad esempio, statale, regionale eccetera).

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