Appalti

Anac, illegittimi gli affidamenti diretti plurimi senza rotazione degli operatori

Per derogare a questo principio occorre un onere motivazionale stringente alla stregua del quale la Pa dovrebbe quantomeno illustrare le ragioni per cui non risultino alternative praticabili

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di Michele Nico

Qualora l'ente decida di fare ricorso ad affidamenti diretti sottosoglia, il principio di rotazione di cui all'articolo 36, comma 1, del Dlgs 50/2016 non è una mera raccomandazione per la stazione appaltante, ma è un obbligo cogente la cui inosservanza pregiudica la legittimità stessa degli affidamenti. Infatti, la rotazione degli inviti e degli affidamenti è il necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'ente nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata e consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio. Lo ha ricordato l'Anac con la delibera n. 590/2022, in relazione a una serie di affidamenti diretti sottosoglia disposti da un Comune a favore di un medesimo operatore per il servizio di supporto e assistenza alla gestione del servizio finanziario e all'ufficio del personale.

I requisiti per l'affidamento diretto
A parte i rilievi mossi al Rup per aver agito in conflitto di interessi, l'Autorità si è soffermata sui presupposti occorrenti per poter procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture secondo il quadro normativo vigente. Con la delibera si è precisato, in primo luogo, che per tale genere di affidamenti l'articolo 1, comma 2, lettera a), del Dl 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, ha elevato la soglia dell'affidamento diretto a 139mila euro.
A fronte dei rilievi formulati dall'Anac sulla pluralità di affidamenti diretti al medesimo operatore, il Comune ha eccepito che il principio di rotazione dovrebbe intendersi nel senso che fino alla soglia massima prevista dalla norma di cui sopra sarebbe possibile effettuare affidamenti, anche frazionati, in favore del medesimo appaltatore, di modo che nel caso in esame, secondo l'ente, sarebbero legittimi tutti gli affidamenti disposti in favore della medesima società incaricata. Al che l'Autorità ha censurato senza riserve tale assunto e ha replicato che in caso di affidamento diretto, anche se la stazione appaltante individua direttamente l'operatore economico con cui stipulare il contratto, deve comunque rispettare il principio di rotazione.

L'obbligo di rotazione
Per derogare a tale principio occorre un onere motivazionale stringente alla stregua del quale la Pa dovrebbe quantomeno illustrare le ragioni per cui non risultino alternative praticabili al nuovo affidamento al precedente operatore economico, ovvero che le alternative possibili siano assolutamente illogiche e/o impercorribili.
È talmente rigoroso l'obbligo di rotazione, si legge ancora nella delibera, che linee guida Anac al n. 4, par. 3.6. hanno asserito che «principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento».
L'Anac ha evocato sul punto la recente sentenza n. 132/2022 con cui il Tar Veneto ha affermato che «non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch'essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro». Di qui la raccomandazione al Comune di valutare possibili azioni di autotutela in materia e, pro futuro, di rispettare scrupolosamente le norme indicate in caso di affidamenti diretti.

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