Appalti

Anac-Mit: ai Rup nominati prima del 22 novembre 2016 si applicano i vecchi requisiti

di G.La.

I procedimenti nei quali la nomina del Rup sia arrivata prima del 22 novembre 2016 potranno applicare il Dpr n. 207 del 2010 per la parte relativa al responsabile unico. Anche se, a quella data, non c'era ancora stata pubblicazione del bando di gara. L'importante chiarimento sulla fase transitoria relativa alle linee guida dell'Anac n. 3 del 2016, sul responsabile unico del procedimento, è arrivata in risposta a un'interrogazione parlamentare in commissione Ambiente della Camera. Ad avanzarla è stata la deputata del Movimento 5 Stelle, Claudia Mannino.

L'interrogazione ricorda che per effetto dell'entrata in vigore delle linee guida sul responsabile unico del procedimento, «a partire dal 22 novembre 2016, data di pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale, sono superate e definitivamente abrogate, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 216, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni» del Dpr n. 207 del 2010, il regolamento appalti. Inoltre, bisogna ricordare che le indicazioni delle linee guida «si applicano alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all'entrata in vigore delle citate linee guida, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle suddette, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».

Questo assetto, però, non tiene conto di uno scenario. Si possono, infatti, verificare dei casi nei quali, per bandi che ancora non sono stati pubblicati, «un responsabile unico del procedimento, designato sulla base delle previgenti disposizioni e che abbia provveduto allo svolgimento delle attività connesse al suo incarico, non sia in possesso degli attuali requisiti previsti dalle linee guida e, di conseguenza, non risulti più idoneo a ricoprire il ruolo precedentemente affidatogli». In pratica, c'è una zona grigia che le linee guida non considerano. «L'assenza di una disciplina ad hoc da applicare a questi casi specifici – spiega l'interrogazione - è senz'altro foriera di alcune problematiche, in particolare per quelle amministrazioni nelle quali sarà poco agevole provvedere all'individuazione, al loro interno, di una nuova figura in possesso dei requisiti richiesti dal nuovo impianto normativo e regolamentare».

Sul punto il ministero delle Infrastrutture ha coinvolto anche l'Anac, che nella sua risposta fa riferimento al suo comunicato del 14 dicembre 2016 nel quale dava indicazioni sulle linee guida in materia di servizi di ingegneria e architettura. «A tale proposito si rappresenta che il suddetto comunicato chiariva che le indicazioni fornite con le linee guida n. 3/2016, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del Rup, si applicano alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all'entrata in vigore delle linee guida medesime, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ciò vale nei casi in cui la nomina del Rup sia intervenuta contestualmente all'atto di avvio della procedura di gara».

Restano fuori i casi nei quali la nomina del Rup sia intervenuta in atti antecedenti l'indizione della procedura. In queste situazioni, secondo il Mit e l'Anac, «deve ritenersi applicabile il principio del tempus regit actum». Ne consegue che «per tali nomine valgono i requisiti previsti dal quadro normativo vigente al momento in cui le stesse sono state effettuate (articolo 9 del Dpr n. 207 del 2010). Resta inteso che condizione di validità delle nomine ricadenti sotto il previgente regime è costituita dal rispetto dei requisiti previsti dalla normativa previgente».

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