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Anac: il periodo di interdizione del pantouflage è una sanzione sproporzionata e va graduata

L'Autorità ha inviato un atto di segnalazione al Parlamento con proposte di rafforzamento dell'istituto

di Manuela Sodini

Anac con un comunicato evidenzia la necessità di revisionare la normativa sul pantouflage, disposizione nota come la pratica delle «porte girevoli» che trova il suo riferimento nel decreto 165/2001, dove l'articolo 53, comma 16-ter, vieta ai dipendenti pubblici nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di poter essere assunti o svolgere incarichi per soggetti privati, destinatari dei loro precedenti provvedimenti. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti.

Anac, nel ruolo di soggetto a cui è affidato il compito di vigilare sui casi di pantouflage, osserva come la norma in questione che regola l'applicazione delle sanzioni sia estremamente scarna creando evidenti difficoltà applicative. Proprio in tale ottica, l'Autorità ha recentemente inviato un atto di segnalazione al Parlamento con proposte di rafforzamento dell'istituto, oltre ad anticipare che proprio la maggiore attenzione su questo fronte sarà al centro del prossimo Piano Nazionale Anticorruzione in corso di predisposizione.

Con questa proposta, da una parte, Anac intende sollecitare Parlamento e Governo a estendere l'applicabilità del pantouflage negli enti di diritto privato in controllo pubblico, dall'altra, in forza del proprio potere di vigilanza in merito a casi di pantouflage, evidenzia la necessità di precisare e rendere più organica la disciplina delle tipologie sottoposte al divieto.

Attualmente, esiste un automatismo delle sanzioni, senza alcuna gradualità o valutazione di fattispecie diverse, che consiste nella sanzione inibitoria, come conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell'incarico.

La sanzione del divieto di contrattazione con le pubbliche amministrazioni per tre anni, in certi casi di minore gravità è per Anac da ritenere sproporzionata con riferimento alla durata prevista. Occorre graduare il periodo di interdizione, altrimenti, afferma l'Autorità, il rischio è che gli effetti difficilmente potrebbero essere ritenuti legittimi dato il principio di proporzionalità che deve sempre connotare l'azione amministrativa.

Il divieto a contrattare imposto in conseguenza dell'accertata ipotesi di pantouflage finisce di fatto per paralizzare l'attività del soggetto privato.

L'Autorità suggerisce un intervento del legislatore volto a configurare un nuovo regime basato su un sistema di sanzioni pecuniarie e interdittive, via via crescenti a seconda della gravità delle violazioni. Nello specifico, le sanzioni interdittive andrebbero graduate sia con riferimento alla loro durata, con indicazione di un valore minimo e un valore massimo, sia differenziando tra sanzioni interdittive riferite alla sola amministrazione di provenienza, e sanzioni riferite al complesso delle pubbliche amministrazioni.

La necessità di riconsiderare la formulazione del dispositivo normativo emerge anche da una recente delibera di Anac, la n. 225, dove l'assenza dell'elemento psicologico necessario per poter comminare la sanzione sulla pratica del pantouflage ha portato all'archiviazione del procedimento sanzionatorio, considerata anche l'oggettiva difficoltà interpretativa ed applicativa della norma in questione.

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