Appalti

Anac: nei piccoli Comuni un membro della giunta può essere Rup solo se mancano figure indonee

Per carenza di organico e fare economia si può derogare al principio della separazione delle funzioni politico-gestionali

di Stefano Usai

L'Anac con l'aggiornamento del 19 febbraio ha pubblicato alcuni riscontri ad altrettanti quesiti sul Rup. Una sottolineatura di rilievo è stata espressa in relazione alla situazione dei piccoli Comuni, al di sotto dei 5mila abitanti, i quali possono derogare al principio della distinzione tra funzioni di programmazione e controllo (articolo 53 comma 23 della legge 388/2000), di competenza politica, e la competenza gestionale che appartiene ai funzionari.

La norma consente «anche al fine di operare un contenimento della spesa» di assegnare la responsabilità degli uffici e dei servizi, con conseguenti poteri/prerogative gestionali, ai componenti della giunta.

Nell'istanza si chiede conto della peculiare posizione del Rup e quindi se la correlata responsabilità possa essere assegnata, ragionando in modo simmetrico rispetto alla possibilità di derogare al principio della separazione dei poteri politico/gestionali, ad un membro dell'organo esecutivo.

Il riscontro
L'autorità anticorruzione non ha negato questa possibilità, al ricorrere della situazione prospettata dall'articolo 53 citato, ma solo come estrema ratio.

Nella risposta si legge che l'attribuzione dell'incarico di Rup a un componente dell'organo politico esige una certificata situazione «di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l'amministrazione».

Pertanto, ha proseguito l'autorità anticorruzione, in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire l'incarico di Rup, la stazione appaltante deve verificare, in via prioritaria, la possibilità di attribuire l'incarico a un qualsiasi dirigente o dipendente amministrativo in possesso dei requisiti o, in mancanza, a una struttura di supporto interna formata da dipendenti che, anche per sommatoria, raggiungano i requisiti minimi richiesti dalle Linee guida n. 3/2016 o, ancora, di svolgere la funzione in forma associata con altri Comuni, senza incorrere in maggiori oneri.

In pratica l'assegnazione delle prerogative di Rup a un componente dell'organo esecutivo, nei Comuni di minori dimensioni, è ipotizzabile solamente quando questa costituisca l'unica alternativa «percorribile nel caso concreto per superare la carenza in organico di figure idonee a ricoprire l'incarico di Rup».

La soluzione prospettata, evidentemente, appare logica anche considerato che se negli enti con meno di 5mila abitanti è possibile assegnare il ruolo di responsabile degli uffici e dei servizi a maggior ragione potrà essere assegnato il ruolo di Rup visto che il primo deve ricoprire, si potrebbe dire in automatico, anche il ruolo di responsabile unico in assenza di specifiche professionalità.

Ragionando in modo differente emergerebbe una plateale contraddizione nel senso che se non si rinvengono professionalità (e categorie) per l'assegnazione della responsabilità gestionale a maggior ragione non saranno rinvenibili, tra i dipendenti, le professionalità (e i requisiti) richiesti per ricoprire il ruolo del Rup.

Non solo, se la decisione di assegnare ruoli gestionali ai membri degli organi politici (segnatamente della giunta) nei Comuni sotto i 5mila abitanti deve anche essere fondata su ragioni di contenimento delle spese, a maggior ragione ciò fa venir meno anche la possibilità del supporto esterno (salvo adeguatissima motivazione) visto che con il supporto siamo in presenza di una prestazione di servizi che, necessariamente, implica una (maggiore) spesa.

In ogni caso, il riscontro sembra anche non considerare il fatto che, una volta assegnata la responsabilità di servizio, e quindi le prerogative gestionali, in caso di carenza di professionalità, il Rup viene, come detto, automaticamente identificato con il responsabile del servizio (anche ai sensi della legge 241/90).

Con un ulteriore riscontro, l'Anac ha chiarito che il possesso dei requisiti per lo svolgimento di appalti di lavori compresi tra i 150mila euro ed il milione di euro consente, ovviamente, lo svolgimento delle preorgative del responsabile unico in relazione anche ad appalti di importo inferiore.

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