Appalti

Anac: requisiti sui «servizi di punta» non frazionabili nel team di progettazione

di Mauro Salerno

I requisiti sui «servizi di punta» non sono frazionabili tra i progettisti che partecipano in gruppo a una gara d'appalto. Nel team ci deve essere almeno un professionista capace di coprire da solo e per intero il requisito necessario a dimostrare di aver eseguito in passato un incarico analogo a quello in gara. È il principio ribadito dall'Autorità Anticorruzione con il parere di precontenzioso n 156/2015.

Nel parere l'Anac risponde alle sollecitazioni di alcune imprese escluse da una gara d'appalto. Al centro della questione il possesso dei requisiti di punta da parte del raggruppamento di progettisti designati . Sul punto il bando chiedeva esplicitamente la dimostrazione di aver eseguito negli ultimi 10 anni almeno un incarico relativo alla progettazione di bonifiche e sistemazioni di corsi d'acqua per 1,5 milioni di lavori e un progetto per lavori da un milione nel settore dighe e opere di difesa.

Impossibile frazionare la dimostrazione di questi requisiti all'interno del raggruppamento di progettisti, sostiene l'Anac, avallando l'esclusione decisa dalla stazione appaltante. L'Autorità ricorda che «ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento». Ma per non appesantire la gara con requisiti tali da produrre effetti negativi sulla concorrenza, l'Anac ribadisce anche il principio che «la non frazionabilità del requisito dei
servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero». Questa conclusione «si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento ».

Nel parere l'Anac ricorda che anche la giurisprudenza ha confermato questa posizione. In particolare il Tar Campania (con la sentenza n. 1560/2015) ha ribadito «come la non frazionabilità dei due servizi di punta risponde all'interesse che ci sia un livello minimo di capacità per la partecipazione alle gare d'appalto, ovvero un interesse a non polverizzare eccessivamente i requisiti di partecipazione e di evitare possibili meccanismi elusivi della normativa che impone livelli minimi di capacità».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©