Appalti

Anac, alla stazione appaltante la verifica di tutti i conflitti d'interesse

L'orientamento dell'Autorità di vigilanza sugli appalti espresso nella delibera n.273/2022 pubblicata il 16 giugno

di Manuela Sodini

La Stazione appaltante deve sempre verificare i possibili conflitti di interesse in tutte le fasi dell'affidamento, questa la sintesi che si evince dalla Delibera Anac numero 273/2022, in cui l'Autorità interviene sul caso di un Comune accertando la violazione delle norme sul conflitto di interessi nell'ambito degli affidamenti pubblici. La Delibera si origina dalla vicenda che riguarda la Responsabile del servizio residenze protette del Comune, la quale, nel periodo 2008-2019, ha lavorato alle dipendenze di una cooperativa, società appaltatrice, nel ruolo di coordinatrice delle residenze che si è trovata poi a gestire dal 2019 per conto del Comune nel ruolo di RUP e DEC.

Il soggetto in questione, al momento del conferimento dell'incarico, ha reso le dichiarazioni di incompatibilità non dichiarando nulla su potenziali conflitti di interesse pur assumendo il ruolo di Responsabile unico del procedimento - Rup - e di Direttore dell'esecuzione del contratto - Dec - in due dei contratti aggiudicati dalla cooperativa in cui ha lavorato per undici anni. Anac contesta la violazione dell'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici alla dipendente comunale e al Comune e la violazione dell'articolo 80 alla cooperativa che si è aggiudicata gli appalti. Nessuno di loro ha segnalato la situazione di potenziale conflitto di interessi.

La Responsabile Rsa si è difesa spiegando di non essere mai stata dirigente della cooperativa e di avere avuto un «ridotto margine di autonomia e responsabilità». In qualità di Rup e di Dec avrebbe posto in essere atti «meramente esecutivi», oltre ad aver operato un controllo sull'esecuzione del contratto «particolarmente attento» tanto da portare all'applicazione di «penali contrattuali come mai avvenuto nelle precedenti gestioni». Peraltro, la pregressa esperienza lavorativa era nota al comune sin dal momento dell'assunzione, come confermato dal comune stesso, sostenendo che la stessa non ha svolto alcun ruolo nell'ambito della procedura di gara e che la nomina a Dec è avvenuta dopo due anni, evidenziando che la stessa non ha nessun interesse neanche potenziale con il precedente datore di lavoro e, a riprova, ha documentato le contestazioni e penali contrattuali applicate alla cooperativa dalla Responsabile in questione. Per Anac la conoscenza del precedente rapporto lavorativo amplia la responsabilità del comune che, seppur ben consapevole della situazione di conflitto, non ha operato alcun tipo di iniziativa.

Per l'Autorità, la dipendente del comune, il comune stesso e la cooperativa hanno violato il Codice dei contratti pubblici; infatti, opera in conflitto di interesse il soggetto che, prima di prendere servizio presso la stazione appaltante, abbia svolto, senza soluzione di continuità, un'attività lavorativa per conto di un appaltatore, che successivamente partecipi ad una gara indetta dalla stazione appaltante o stipuli con quest'ultima un contratto di appalto pubblico o abbia in corso un contratto di appalto, nell'ambito dei quali il medesimo soggetto venga nominato RUP o DEC.

Non esclude il conflitto il fatto che la stessa abbia applicato penali alla cooperativa, l'articolo 42 del codice dei contratti pubblici è volto a garantire l'imparzialità dell'operato del dipendente pubblico, nel duplice ed opposto senso di non avvantaggiare, ma neanche danneggiare l'operatore con il quale il dipendente pubblico abbia avuto un pregresso legame. L'adozione di contestazioni contrattuali è sintomatica di una potenziale assenza di imparzialità del dipendente che potrebbe avere ragioni di astiosità nei confronti del precedente datore di lavoro.

L'Autorità inoltre sottolinea la carenza di vigilanza da parte del comune in materia di conflitto di interesse, sia sotto il profilo dell'omessa assunzione delle prescritte dichiarazioni, sia sotto quello dell'omessa gestione delle situazioni di conflitto. Quanto alla cooperativa, Anac ricorda che il concorrente è obbligato a dichiarare tutte le circostanze che potrebbero influenzare la valutazione dell'Amministrazione, comprese le eventuali situazioni di conflitto di interesse derivanti da un pregresso rapporto lavorativo. Tali informazioni erano indicate nella documentazione di gara pubblicata su piattaforma telematica e, dunque, il concorrente era tenuto ad evidenziare il rapporto lavorativo intercorso per undici anni.

Anac suggerisce al comune di sostituire la Responsabile Rsa in quanto ha operato e tuttora opera in situazione di conflitto di interesse e di valutare l'incidenza del conflitto di interesse sulla regolarità della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto, eventualmente adottando i conseguenti atti di autotutela.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©