Amministratori

Anche la demolizione e ricostruzione senza aumento di volume rientra nella ristrutturazione edilizia

Anche la demolizione e ricostruzione senza aumento di volume rientra nella ristrutturazione edilizia

di Pippo Sciscioli

Preziosa e adamantina puntualizzazione del Tar Campania (sentenza n. 1680/2021), in ambito edilizio, sulle linee differenziali fra nuova costruzione, risanamento conservativo e ristrutturazione dopo il decreto Semplificazioni 1 (Dl 76/2020 e relativa legge di conversione 120/2020), con riflessi sulla individuazione dei titoli autorizzativi per l'esecuzione dei lavori.

I tre interventi, insieme ad altri, sono disciplinati dall'articolo 3 del Dpr 380/01.

• La nuova costruzione, articolo 3 lettera e) del testo unico, consiste nella trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio con la realizzazione di opere e manufatti emergenti nel mondo fenomenico, ancorati al suolo e caratterizzati dalla stabilità e permanenza temporale, a prescindere dai materiali utilizzati (mattoni, acciaio, cemento armato, eccetera). Il titolo necessario è il permesso di costruire o la Scia alternativa, a efficacia differita, nei soli casi previsti dall'articolo 23.

• Il restauro e risanamento conservativo, articolo 3 lettera c) del testo unico, realizzabile con Cila, consiste invece in opere di conservazione dell'organismo edilizio nella sua interezza, assicurandone la funzionalità con interventi di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi del fabbricato, senza alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica.

• La ristrutturazione, infine, articolo 3 lettera d) del testo unico, realizzabile con Scia (articolo 22 del testo unico), si connota per la presenza di interventi di modifica della superficie interna, dell'ordine delle porzioni dell'edificio o ancora dei volumi esistenti (senza la creazione di nuovi), determinando l'alterazione della struttura fisica del manufatto stesso.

In quest'ultima nozione, dopo il decreto semplificazioni del 2020, rientra anche la ricostruzione dei ruderi (purchè sia possibile accertarne l'originaria consistenza anche tramite rilievi fotografici) e la demo-ricostruzione di fabbricati pre-esistenti senza obbligo di rispetto di sagoma, area di sedime, prospetti ma con il vincolo dell'osservanza di volumetria e destinazione d'uso (tranne che per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice del paesaggio per i quali, al contrario, la ricostruzione deve essere osservante di tutti i suddetti parametri).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©