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Anche per il commercio ambulante non vale il rinnovo automatico delle concessioni

Al massimo, le concessioni restano valide fino al 31 dicembre 2023

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di Pippo Sciscioli

I Comuni devono disapplicare la norma nazionale (articolo 181, comma 4-bis del Dl 34/2020) che prevede il rinnovo automatico pluriennale delle concessioni in favore dei titolari di posteggio per mercati e fiere. Al massimo, le concessioni restano valide fino al 31/12/2023.

La sentenza n. 539/2022 del Tar Lazio ha effetto dirompente nel settore del commercio ambulante, che non è esente dall'applicazione dei principi scolpiti dalle sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di concessioni demaniali.

Questo, in virtù del generale principio di doverosa disapplicazione della norma nazionale illegittima per contrasto con quella euro-unionale in materia di tutela della concorrenza e concorsualità delle autorizzazioni pubbliche a fronte della scarsità delle risorse naturali su cui si svolgono le attività economiche dei privati.

Disapplicazione che non spetta soltanto al plesso giudiziario ma allo Stato nel suo insieme e dunque anche al potere amministrativo ed, in particolare, ai dirigenti e funzionari degli enti locali.

La direzione tracciata dall'Adunanza Plenaria non ammette deroghe considerato che il principio di tutela della concorrenza, con il correlato obbligo per la Pubblica Amministrazione di ricorso a procedure competitive, è una materia trasversale, suscettibile di trovare applicazione in vari settori dell'ordinamento fra cui il commercio con posteggio su aree pubbliche, segnato, come quello delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, dalla naturale limitatezza del territorio in cui insistono.

Sullo sfondo della tematica, il chiaro disposto dell'articolo12 della Direttiva Servizi dell'Ue (123/2006) per cui «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali... L'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico».

La sentenza ha risolto il conflitto fra un titolare di concessione di commercio con posteggio su area pubblica e il Comune di Roma che, sulla base del parere dell'Antitrust, aveva annullato il procedimento di rinnovo fino al 31/12/2032 delle concessioni stesse, precedentemente avviato secondo l'articolo 181, comma 4-bis del Dl 34/2020.

Per il Tar, il Comune ha correttamente operato negando il rinnovo automatico, sul presupposto della accertata contrarietà alla direttiva Bolkestein della normativa interna che, pertanto, va disapplicata dai Comuni, a prescindere dal filtro del giudice.

Tuttavia, per evitare vuoti normativi, cosi' come per lidi e stabilimenti balneari, ed in attesa di una riforma organica del Parlamento che subordini il rilascio delle concessioni al preventivo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, le concessioni in essere restano efficaci fino al 31/12/2023.

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