Anche per le edicole all'interno di chioschi su area pubblica va indetta la gara
La direttiva Bolkestein non fa sconti e non ammette deroghe
Per qualsiasi attività commerciale su area pubblica il Comune è tenuto sempre ad attivare una procedura pubblica aperta a qualsiasi operatore economico interessato, in possesso dei requisiti prescritti per legge. Comprese le edicole attivate all'interno di chioschi.
La direttiva servizi n. 123/2006, meglio nota come direttiva Bolkestein, non fa sconti e non ammette deroghe, nella parte in cui (articolo 12) stabilisce che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento…l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami».
Per queste motivazioni il Tar di Lecce, con la sentenza n. 1892/2022, ha dato ragione al Comune di Martina Franca, nel tarantino, che aveva rigettato l'istanza di un soggetto che aveva richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un'edicola all'interno di un chiosco su area pubblica.
Alla base del diniego il richiamo della direttiva comunitaria che prescrive l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, prima del rilascio di tale tipologia di autorizzazioni per l'avvio di una qualsiasi attività economica, di indire una procedura selettiva trasparente, pubblica e aperta a tutti. Principio estensibile, logicamente, non solo a mercati, fiere, edicole ma anche ad impianti di carburanti, stabilimenti balneari, impianti pubblicitari, colonnine per la ricarica di auto elettriche, casette per l'acqua, ecc. che insistano su beni pubblici.
Sul tema, le sentenze nn.17 e 18 del 9 novembre 2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato rappresentano una pietra miliare. D'altronde sia l'articolo 97 della Costituzione (sull'imparzialità e buon andamento della Pa), sia l'articolo 12 della legge 241/890 (La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi), sanciscono in modo inequivocabile l'obbligo assoluto del ricorso alla gara ogni qualvolta la Pa offra un'occasione di guadagno o comunque di un utile ad un soggetto mediante l'utilizzo di beni immobili o mobili di proprietà.
Anche in presenza di una sola istanza.
Né, infine, in questi casi, conclude il Tar salentino, può valere il ricorso alla Scia (articolo 19 della legge 241/1990) o al silenzio-assenso della Pa (articolo 20 della legge 241/1990) a fronte di un'istanza da parte del privato, poiché la concessione di un suolo pubblico presuppone l'esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione