Urbanistica

Annullamento in autotutela, niente limite temporale se c’è omissione o falsità

Il Consiglio di Stato ribadisce che se il rigido limite fissato dalla legge 241/1990 salta ogni volta che viene «rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale»

di M.Fr.

«Il superamento del rigido limite temporale (prima di 18 messi, successivamente 12 mesi ed, a decorrere dal 18 dicembre 2025, 6 mesi) per l’esercizio del potere di autotutela deve ritenersi ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, tutte le volte in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, atteso che, in questi casi, viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà». Con questa motivazione...