I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Anomalia dell'offerta: costo del lavoro e valutazione del prezzo

di Giovanni F. Nicodemo

L’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis
Lex specialis di gara - Costo del lavoro - Previsione del contratto collettivo nazionale del lavoro da applicare - Esclusa
L’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; 9 dicembre 2015, n. 5597); tale assunto vale anche in relazione alla valutazione di anomalia dell’offerta (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 932; 12 maggio 2016, n. 1901).
Non rientra nella discrezionalità dell’amministrazione appaltante quella di imporre o di esigere un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare (Consiglio di Stato sez. V, 23 luglio 2018, n.4443; Consiglio di Stato, Sez. V, 5 ottobre 2016, n. 4109).
Resta fermo che la libertà imprenditoriale non è assoluta, ma incontra il limite logico, ancor prima che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare (e in riferimento al quale si formula l'offerta di gara) e l’oggetto dell’appalto; la scelta del contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente, che diverge insanabilmente, per coerenza e adeguatezza, da quanto richiesto dalla stazione appaltante in relazione ai profili professionali ritenuti necessari, è idonea di per sé a determinare una ipotesi di anomalia, riflettendosi sulla possibilità di formulare adeguate offerte sotto il profilo economico incoerenti o incompatibili essendo i profili professionali di riferimento.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 20 ottobre 2020 n. 6336

Esame delle giustificazioni in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta: rientra nella discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione
Anomalia dell’offerta - Giustificazioni dell’operatore economico - Esame delle giustificazioni – Rientra nella discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione
L'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione.
Tar Lazio – Roma, Sez. II - quater, sentenza del 15 ottobre 2020 n. 10533

Nel giudizio di anomalia non può desumersi la scarsa affidabilità complessiva dell'offerta se alcune delle voci di costo è pari a zero
Anomalia dell’offerta – Giudizio globale -  Voce del costo pari a zero - Non è sufficiente a definire la scarsa affidabilità dell’offerta
La serietà e l'attendibilità dell'offerta del singolo concorrente devono essere valutate in modo sintetico e globale (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 26 novembre 2018, n. 6689), di modo che anche qualora per qualche voce di costo l'offerta economica risulti pari a zero, questo dato non può essere isolatamente considerato al fine di desumerne la scarsa affidabilità complessiva dell'offerta, dovendo essere considerato l'utile che il concorrente ritrae dalla propria offerta complessivamente valutata” (cfr. Cons. Stato, V, 17 marzo 2016, n. 1090).
È tuttavia anche vero che, per le ipotesi in cui la sola voce offerta a titolo gratuito sia capace di rendere negativo il profitto, già tale anomalia basta ad imporre l’esclusione del concorrente.
Tar Lazio – Roma, Sez. II - quater, sentenza del 15 ottobre 2020 n. 10533

L’utile apparentemente modesto non è indicatore di anomalia
Anomalia dell’offerta – Utile di impresa – Utile apparentemente modesto - Offerta ammissibile
Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicatario e dall’esecuzione di un appalto (cfr. Cons. di Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 270– così, da ultimo anche, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 30/7/2020 n. 4855).
Tar Campania  – Napoli - Sez. VII, sentenza del 23 ottobre 2020 n. 4761

Anomalia dell’offerta: la verifica deve riguardare anche le prestazioni dedotte in sub appalto
Anomalia dell’offerta – Prestazioni dedotte in sub-appalto – Rapporto di vantaggio con l’impresa sub fornitrice – Giustificazione insufficiente
La Pa deve valutare anche la congruità dei costi delle prestazioni dedotte in subappalto, non potendo dare per buona la mera affermazione secondo cui le sub-forniture dei materiali e dei dispositivi avverrebbero a prezzi eccezionalmente favorevoli perché garantite da impresa collegata a quella aggiudicataria dell’appalto. A dimostrazione della eccezionalità di tali costi, poiché il riferimento astratto alle condizioni economiche da questi praticate è del tutto inidoneo a comprovare in parte qua la congruità dell’offerta, l’operatore economico deve effettuare allegazione di contratti, preventivi, fatture o altre pezze giustificative.
Per il Consiglio di Stato la circostanza addotta a comprova della suddetta economia di spesa (l’appartenenza delle due società al medesimo gruppo) offre un dato in sé apprezzabile, ma non sufficiente a superare l’assenza di ulteriori elementi di riscontro. D’altra parte, la tempistica di formalizzazione del subappalto, se certamente non ammette una impropria anticipazione del vincolo negoziale, al contempo non osta all’allegazione di preventivi o di offerte provenienti dagli operatori economici destinati all’incarico di subappalto. Quantomeno su questa prima documentazione (in astratto suscettibile di ulteriore e documentata verifica di congruità, mediante riscontro dei giustificativi allegati dal subappaltatore – si veda Cons. Stato, sez. V, n. 4537/2018) è dunque opportuno svolgere la verifica di sostenibilità dei costi, onde scongiurare un effetto di sostanziale trasferimento sul subappaltatore dell'anomalia dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, n. 3341/2017 e n. 6329/2014).
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 29 ottobre 2020 n. 6618

La decisione di effettuare la verifica dell’anomalia nei casi in cui non è obbligatoria è ampiamente discrezionale
Anomalia dell’offerta - Prestazioni dedotte in sub-appalto - Rapporto di vantaggio con l’impresa sub fornitrice - Giustificazione insufficiente
L'art. 97 comma 3 Dlgs 50/2016, applicabile al caso in esame (procedura di appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa), così dispone: «Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre». Il medesimo articolo, rimanda poi (comma 3, ultima parte), al successivo comma 6, ultimo periodo, il quale, a sua volta, recita: «La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».
Orbene, dal combinato disposto delle due norme, è evidente che il potere di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 Dlgs n. 50/2016, è esercitabile, oltre che nei casi previsti dalla legge (comma 3), ed a prescindere dallo scostamento dei 4/5, «calcolato quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre», anche nei casi in cui, ad una valutazione propria della stazione appaltante, l'offerta - in un panorama numerico più o meno ampio di offerte - appaia anormalmente bassa, sulla scorta di elementi specifici, concretamente individuati.
Così delimitato l'ampio perimetro nel cui ambito l'Amministrazione può procedere a verificare l'attendibilità delle offerte ritenute ‘non congrue’, la scelta di verifica cd. ‘facoltativa’ (comma 6) si pone come atto di natura spiccatamente ed ampiamente discrezionale, per il quale non è necessaria un'espressa motivazione.
Inoltre, tale scelta è oggetto di un limitato sindacato da parte del Giudice amministrativo, esercitabile soltanto in presenza di una macroscopica irragionevolezza o illogicità, laddove quest’ultima sia sintomatica di un uso della discrezionalità tecnica distorto e contrario ai principi di efficacia, economicità e buon andamento, in presenza del quale, soltanto, è consentito l'intervento caducatorio dell'autorità giurisdizionale (cfr.: in proposito, Cons. Stato, Sez. V, 06/06/2019, n. 3833; III, 3 luglio 2015, n. 3329; id., 01/02/2017, n. 438; id., Sez. V, sentenza n. 3372/2016; id., Sez. IV, sentenza n. 3862/2011).
Su tali premesse il Tar Campania – Napoli – ha stabilito che non appare affatto illogica ovvero irragionevole la scelta della Stazione appaltante di non procedere alla verifica dell'anomalia a prescindere dal ricorso dei presupposti normativamente richiesti dall'art. 97 comma 3, prima parte, non essendo rinvenibili nell’offerta dell’aggiudicataria i prescritti “elementi specifici” da cui desumere il fondato e ragionevole sospetto di anomalia dell'offerta, all’uopo ribadendosi che la determinazione dell'amministrazione di procedere alla verifica di anomalia dell'offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è del tutto facoltativa e di natura spiccatamente discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del Giudice amministrativo se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza.
Tar Campania  – Napoli - Sez. V, sentenza del 26 ottobre 2020 n. 4831