Progettazione

Antincendio, in arrivo semplificazioni (vere) per l'80% delle attività soggette ai controlli

Il 30 settembre scorso il Comitato tecnico centrale ha rimodulato la lista delle 80 attività

di Mariagrazia Barletta

È in arrivo una corposa semplificazione degli adempimenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, che porta con sé una significativa riduzione degli obblighi amministrativi. Con la seduta del 30 settembre del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) è stata approvata, in via definitiva, la bozza di allegato al Regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151 del 2011). Bozza che, dopo aver preso la forma di un Dpr, introdurrà cospicue modifiche all'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Le semplificazioni riguardano circa l'80% degli 80 punti dell'elenco. Per 41 delle 80 tipologie di attività viene ampliata o introdotta la categoria cosiddetta A, riservata ai casi considerati dal legislatore a minor rischio di incendio e dunque autorizzabili, per quanto riguarda la prevenzione incendi, con le presentazione della sola Scia.

Cambiano anche le declaratorie e, per effetto dell'innalzamento o della modifica ai limiti di assoggettabilità, in 18 casi può accadere che un'attività attualmente sottoposta ai procedimenti di prevenzione incendi non lo sarà più con l'entrata in vigore del nuovo elenco. Le diverse semplificazioni si intersecano e per 56 delle 80 tipologie di attività, inoltre, la categoria C (considerata a maggior rischio) si "impoverisce" a favore della categoria B. Quanto all'iter da seguire, l'articolo 2 del Dpr 151 del 2011 prevede che la revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi vada effettuata con un Dpr, da emanare su proposta del Viminale, sentito il Ccts.

Più attività in categoria A se c'è soluzione conforme
Va ricordato che il Dpr 151 del 2011 ha recepito quanto disposto dalla legge 122 del 2010 che ha introdotto la Scia nei procedimenti dei Vigili del Fuoco. Il Dpr ha legato la semplificazione al concetto di proporzionalità dell'azione amministrativa, andando a distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie (A, B e C) in base alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Con la tripartizione delle attività, gli adempimenti sono stati calibrati in base al rischio, prevedendo iter semplificati per le attività a rischio più basso, di categoria A, e via via più complessi per quelle in categoria B e C, che, contrariamente alle A, sono soggette all'incombenza della valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco (per le sole C è obbligatorio il rilascio, da parte dei Vigili del Fuoco, del Certificato di prevenzione incendi).

Con la nuova bozza, viene ampliata o introdotta la categoria A nel 50% delle attività (41 per la precisione). Significa che aumentano considerevolmente i casi in cui – entro precisi limiti (espressi in numero di occupanti, quantità di materiale stoccato, numero di lavoratori, superficie, etc..) - si è obbligati alla sola presentazione della Scia attestante la rispondenza dell'attività alle norme antincendio. Questo accade per la stragrande maggioranza delle attività per le quali attualmente vige l'obbligo di seguire le norme del Codice di prevenzione incendi (in prevalenza depositi, industrie e altre attività produttive). Il concetto è il seguente: laddove c'è una normativa tecnica da seguire (nel caso specifico il riferimento è al Codice di prevenzione incendi) può allentarsi il controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Quasi sempre, la categoria A di nuova introduzione è valida solo nei casi in cui si utilizzano soluzioni conformi. Queste ultime sono tali se così definite dal Codice o se derivanti dall'osservazione di regole tecniche specifiche anche di stampo tradizionale. Bisogna inoltre prestare attenzione alle diciture. In particolare non si fa più riferimento alle «persone presenti», bensì agli «occupanti». Non esiste più il termine «addetto», che viene sostituito con «lavoratore» (così come inteso dal Dlgs 81 del 2008), andando però a considerare nel calcolo delle soglie solo i lavoratori dipendenti contemporaneamente presenti nel turno lavorativo. Molti termini, compreso quello di altezza antincendio, fanno riferimento al Codice (Dm 3 agosto 2015 e smi).

Semplificazione per palestre e impianti sportivi entro i 100 occupanti
Per gli impianti sportivi e le palestre, pubblici e privati, decade il vincolo dei 200 mq di superficie lorda per i locali al chiuso. Significa che queste attività se hanno superficie superiore a 200 mq, ma non superano il limite dei 100 occupanti, escono dall'elenco delle attività soggette e dunque non sono più sottoposte agli adempimenti previsti dal Regolamento di prevenzione incendi.

Per alberghi, scuole, attività commerciali e autorimesse più ampia la categoria A se la soluzione è conforme
Gli alberghi potranno presentare la sola Scia se i posti letto sono contenuti entro 100 unità, ciò vale, però, solo se per la progettazione si utilizzano le soluzioni conformi (quelle della regola tecnica tradizionale o del Codice). Come per gli alberghi, anche per le scuole e gli asili nido arriva uno "sconto" quanto si impiegano o le soluzioni conformi del Codice o quelle prescrittive delle tradizionali regole tecniche verticali. In tal caso, ad esempio, le scuole e gli asili nido sono soggetti alla sola presentazione della Scia rispettivamente entro i 300 e i 50 occupanti. Attualmente la soglia di inclusione delle scuole per la categoria A è – va ricordato - di 150 persone; mentre gli asili nido sono sempre in categoria B. Lo stesso vale per le attività commerciali, per le quali la soluzione conforme fa salire la soglia di permanenza in categoria A, portandola da 600 a 1.500 mq. Stesso concetto per le autorimesse, per le quali tale limite viene triplicato e fissato a 3mila mq. Bisogna fare invece attenzione gli uffici, perché se si impiegano soluzioni alternative, nel range 300-800 occupanti si è sempre in categoria B. Ciò si relaziona al Codice che non prevede soluzioni alternative per i casi che ricadono in categoria A.

Attività non più sottoposte a controlli per variazione delle soglie di assoggettabilità
Per 18 punti dell'elenco - per effetto delle modifiche alle declaratorie e ai limiti di assoggettabilità - alcune attività escono dalla sfera d'azione del Dpr 151 del 2011. Ciò accade, ad esempio, per gli stabilimenti in cui si producono o impiegano liquidi infiammabili o combustibili, in quanto il quantitativo globale-soglia, limitatamente ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C e fino a 125°C, passa da 1 a 6 mc. Per gli stabilimenti di oli lubrificanti con punto di infiammabilità superiore a 125°C il quantitativo-soglia passa da 5 a 10 mc. Riviste al rialzo anche le soglie di: depositi o rivendite di liquidi infiammabili o combustibili o oli lubrificanti (attività 12); depositi o rivendite di alcoli (attività 15); stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili (attività 16). Viene introdotta una soglia di assoggettabilità per gli impianti di distribuzione carburanti liquidi (attività 13 a). Per i depositi di carata, gli archivi e le biblioteche la soglia della declaratoria, attualmente pari a 5mila Kg, passa a 10mila kg. Sono questi solo alcuni dei 18 casi menzionati.

Abolita la «promiscuità strutturale» per l'attività numero 73
Una grande semplificazione riguarda l'attività 73, per la quale decade il requisito di «promiscuità strutturale». La declaratoria cambia notevolmente, in particolare rientrano in tale attività gli «edifici o complessi edilizi a uso terziario o industriale caratterizzati da promiscuità dei sistemi delle vie di esodo o degli impianti di protezione attiva contro l'incendio con numero di occupanti superiore a 300, o di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di soggetti costituenti e dalla relativa diversa titolarità».

Centrali termiche, gruppi elettrogeni e depositi di Gpl
Quanto alle attività non rientranti nel campo di applicazione del Codice, interessanti sono, ad esempio, i casi che riguardano i gruppi elettrogeni, le centrali termiche (comprese quelle condominiali) e i depositi di Gpl. Per i gruppi elettrogeni la soglia di assoggettabilità, basata sulla potenza nominale complessiva, passa a 50 kW e la categoria A viene ampliata fino alla potenza di 1 MW (attualmente è di 350 kW). Nel nuovo schema di allegato le centrali termiche rientrano in categoria A fino alla soglia di 700 kW (limite che dunque viene raddoppiato). I depositi di Gpl sono autorizzabili con la sola Scia non più entro i 5 mc, ma fino a 13 mc.

La nuova attività numero 81
Il nuovo elenco aggiunge l'ottantunesima attività, che riguarda gli stabilimenti e gli impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti. Questi avranno presto una regola tecnica verticale.

Normativa più severa per gli interporti
Per gli interporti decade la soglia di assoggettabilità attualmente pari a 20mila mq. Dunque se non ci saranno modifiche, gli interporti saranno soggetti agli adempimenti del Dpr 151 indipendentemente dalla rispettiva superficie.

Escluse le attività temporanee
Sono escluse dal nuovo allegato I tutte le attività temporanee; per attività temporanee – si legge in una nota in calce al nuovo elenco - «si intendono quelle caratterizzate da una durata breve, ben definita e comunque non superiore a 60 giorni, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita».

Il nuovo elenco aggiornato al Dlgs di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom
Il nuovo elenco (ai punti 58, 59, 60, 61 e 62) viene aggiornato al Dlgs 101 del 31 luglio 2020, con il quale si dà attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom. Con la sua entrata in vigore (lo scorso 28 agosto) sono stati modificati i parametri per l'assoggettamento alle diverse autorizzazioni che riguardano la sicurezza contro le radiazioni ionizzanti. Già adesso le attività contraddistinte dai numeri da 58 a 62 fanno riferimento al Dlgs 101/2020, con la conseguente modifica anche dei valori per l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi (si veda la circolare Dcprev 12000 del 16 settembre 2020).

Il nuovo elenco delle attività, come revisionato dal Comitato centrale tecnico-scientifico

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