Progettazione

Antincendio, il Codice cambia ancora: novità su formazione, emergenze e luoghi di lavoro

Tre nuovi decreti approvati nell'ultima seduta del Comitato tecnico per aggiornare il Dm del '98

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di Mariagrazia Barletta

Procede a ritmi spediti il maxi-cantiere della normativa antincendio. Da una parte, si mette mano alle fondamenta con la revisione dell'elenco delle attività soggette a controllo e dall'altra si rende sempre più vicina e concreta la prospettiva del «Codice» (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019) come principale testo di riferimento per l'antincendio. Piccole rivoluzioni sono in atto su più fronti, incluso quello della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo scorso 29 luglio, nella seduta del Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts), è stato approvato il tris di decreti che andrà a sostituire il vecchio Dm 10 marzo 1998. Si tratta di tre distinti decreti interministeriali (saranno firmati dai ministri dell'Interno e del Lavoro) su cui si farà affidamento per stabilire le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare nei luoghi di lavoro.

Un primo e più corposo decreto regolerà la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, affrontando anche il capitolo della formazione e dell'aggiornamento, non solo degli addetti al servizio antincendio, ma anche dei docenti che si occupano della loro formazione, per i quali, per la prima volta vengono definiti dei requisiti ad hoc da rispettare e un percorso abilitante che fa capo al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Un secondo, e rivoluzionario decreto, introduce un percorso qualificante per i tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio. Infine, c'è il «mini-codice»: un testo che definisce criteri semplificati per la definizione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi «a basso rischio d'incendio», seguendo l'impostazione tipica del «Codice» e una metodologia che si basa prevalentemente sulla valutazione del rischio.

Luoghi di lavoro: le modifiche alle bozze approvate a luglio in Ccts
Rispetto alle ultime bozze, la principale novità passata nella seduta del Ccts di luglio è stato il raddoppio dei tempi di entrata in vigore per tutti e tre gli schemi di Dm, che, salvo ripensamenti, andranno in vigore trascorso un anno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Relativamente ai tempi, c'è da considerare che già c'è il concerto con il ministero del Lavoro, ma resta qualche punto ancora aperto, tra cui una nota del «minicodice» che, seppure non abbia carattere vincolante, introduce un preciso parametro quantitativo per uno dei requisiti che concorre a definire le attività «a basso rischio». Il decreto definisce a «basso rischio» il luoghi di lavoro di attività cosiddette «non soggette» e non dotate di regola tecnica verticale, che soddisfano contemporaneamente sei requisiti: affollamento entro i 100 occupanti, superficie lorda complessiva non superiore a 1000 mq, piani a quota compresa tra -5 e 24 metri, mancanza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, assenza di sostanze e miscele pericolose, possesso di materiali combustibili in quantità non significative. La nota "incriminata" afferma che, generalmente, la quantità di materiale si intende significativa quando, relativamente al carico di incendio specifico, si supera la soglia di 900 MJ/mq. In ogni caso, se la risoluzione dei punti "critici" dovesse comportare ulteriori modifiche ai testi, sarà necessario un ulteriore passaggio in Ccts. Riguardo alle ultime modifiche approvate a luglio, la bozza del «mini-codice» apre inoltre alla possibilità, valida dunque anche per i luoghi di lavoro definiti «a basso rischio», di far ricorso alle soluzioni alternative, in tal caso bisogna seguire integralmente il Codice di prevenzione incendi e la rispettiva Rto (Regola tecnica orizzontale). Rispetto alla bozza iniziale, viene meno inoltre l'obbligo di adeguamento delle attività esistenti entro cinque anni. Resta la previsione secondo cui le nuove norme vanno applicate nel caso in cui si renda necessaria (ai sensi del Dlgs 81 del 2008) la rielaborazione della valutazione dei rischi.

Quanto allo schema di Dm sul controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, rispetto alle prime bozze, a luglio è stata approvata una grossa semplificazione che riguarda il processo di qualificazione dei manutentori. Più nel dettaglio, lo sconto è per i tecnici manutentori che, all'entrata in vigore del futuro Dm, abbiano ottenuto un attestato volontario di qualifica, superando un esame al termine di un corso ad hoc. Il corso deve essere tenuto da un ente di formazione accreditato, i cui contenuti minimi e durata devono essere almeno pari a quelli fissati per l'iter ordinario di qualificazione che sarà ufficializzato col nuovo Dm. Al fine di ottenere la qualifica "ordinaria", che sarà resa obbligatoria dal nuovo Dm e verrà rilasciata dalle strutture centrali e periferiche dei Vigili del Fuoco, i tecnici che avranno ottenuto la qualifica volontaria saranno valutati dalle commissioni dei Vigili del Fuoco esclusivamente mediante una prova orale (l'iter ordinario comprende anche una prova pratica ed una scritta). Con un emendamento al nuovo decreto sulla gestione della sicurezza è stato semplificato anche il percorso di qualificazione dei docenti che terranno i corsi per addetti antincendio: «si ritengono qualificati - viene aggiunto nella bozza di luglio - i formatori che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia antincendio pratica di almeno cinque anni con un minimo di ore di docenza pari a quattrocento all'anno». Rispetto alle bozza illustrata in Ccts lo scorso febbraio, in quella approvata a luglio il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio viene fissato a cinque anni dalla data della formazione o dell'ultimo aggiornamento svolto. Quanto ai corsi per addetti antincendio, questi potranno svolgersi a distanza, ma sono ammessi solo i corsi di tipo sincrono.

Cresce e si rafforza il Codice di prevenzione incendi
La futura normativa sui luoghi di lavoro non fa che rafforzare il ruolo del Codice di prevenzione incendi. Infatti, per la definizione delle misure di prevenzione e protezione delle attività «non soggette e non normate» e «a basso rischio» si seguiranno i criteri semplificati del «minicodice», ma se anche uno solo dei sei requisiti individuati nella definizione di basso rischio non è rispettato, allora si fa ricorso alla Rto del Codice. Codice che - va ricordato - dal 20 ottobre 2019 (data di entrata in vigore del Dm 12 aprile 2019) è diventato l'unico strumento utilizzabile per la progettazione antincendio di ben 42 delle 80 attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, prive di una specifica regola tecnica. E, dal prossimo 19 novembre, l'impiego della Rtv sulle autorimesse da facoltativo diventerà cogente e contestualmente sarà abrogato il vecchio Dm 1° febbraio 1986 (si veda l'articolo pubblicato lo scorso 1° settembre). Con l'incessante lavoro di implementazione , il Codice ha inoltre ormai raggiunto la quota di dieci Rtv. Le ultime Rtv pubblicate sono quelle dedicate agli asili nido (Dm 6 aprile 2020) e ai musei, alle gallerie, biblioteche e agli archivi inseriti in edifici tutelati (Dm 10 luglio 2020 in vigore dal 21 agosto).

Nuove Rvt in arrivo per condomini, ospedali e impianti di stoccaggio dei rifiuti
È in fase di definizione una norma per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (non ha ancora ricevuto il via libera definitivo in Ccts), che sarà inserita nel «Codice» come Rtv. Se ne prevede l'applicazione ai centri di raccolta e agli stabilimenti e agli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti combustibili, infiammabili o esplosivi, in via esclusiva o a servizio di attività di produzione o trattamento. Un provvedimento resosi necessario in seguito all'intensificarsi della frequenza degli incendi negli impianti di smaltimento e stoccaggio di rifiuti. Fenomeni che avevano già indotto il ministero dell'Ambiente, in sinergia tra l'altro con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, a emanare le linee guida per la prevenzione dei rischi in queste delicate attività. Prima dell'emanazione della nuova Rtv, tale attività deve fare ingresso nell'allegato I al Dpr 151 del 2011 come 81esima attività soggetta a controllo. Attese anche le nuove Rtv del Codice dedicate ai condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri e alle strutture sanitarie con più di 25 posti letto (dovrebbe applicarsi anche alle Rsa), entrambe approvate in Ccts lo scorso febbraio, ma non ancora notificate alla Commissione Ue. La Rtv sulle strutture sanitarie (se ne prevede l'applicazione facoltativa) andrà a regolare anche le attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq.

Sempre in tema di implementazione del «Codice», sarebbero in fase di studio, ma non sono ancora state presentate in Ccts, le nuove norme per le aerostazioni, le stazioni ferroviarie, le stazioni marittime e le metropolitane. Sono in fase di elaborazione, inoltre, la Rtv per i locali di pubblico spettacolo e quella per le gli edifici tutelati, aperti al pubblico, e contenenti una delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, ad esclusione di archivi, musei, gallerie e biblioteche. Inoltre, lo scorso 1° luglio è stata illustrata in Ccts la norma sulla sicurezza antincendio degli involucri degli edifici civili, che andrà anch'essa ad aggiungersi al Codice come Rtv. Gli obiettivi della norma, che andrà ad aggiornare le linee guida sulle facciate del 2013, sono riassumibili in tre azioni: limitare la probabilità di propagazione delle fiamme che potrebbero avere origine all'interno dell'edificio; scongiurare che un incendio possa estendersi dall'esterno verso l'interno di un edificio; e limitare che la caduta di parti dell'involucro possano, in caso di incendio, compromettere l'esodo degli occupanti o l'operatività delle squadre di soccorso.

Revisione delle soglie di 80 attività «soggette», meno oneri amministrativi
Un'altra rivoluzione in corso riguarda la modifica dell'allegato I al Dpr 151 del 2011. La bozza con il nuovo elenco è stata presentata in Ccts lo scorso 27 maggio (il 7 luglio si è chiuso il termine per l'invio delle osservazioni ai Vigili del Fuoco da parte dei membri del Comitato). Stando all'ultima bozza, l'80 per cento delle attività soggette a controllo diventerà oggetto di un'ulteriore semplificazione per effetto dell'innalzamento dei limiti che determinano la classificazione in categoria A. Bisogna attendersi, dunque, un considerevole ampliamento delle attività esentate dall'incombenza della valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco, obbligate alla sola presentazione, prima dell'inizio dell'attività, della Scia attestante la rispondenza dell'attività alle norme antincendio. L'ultima versione dell'elenco (visionata lo scorso maggio) prevedeva, per molti degli 80 punti, parametri di assoggettabilità più elevati anche per la categoria B. Ne derivava un conseguente "impoverimento" della categoria C che ingloba le attività considerate a maggior rischio e quindi sottoposte a un iter più complesso.

Scarica il TESTO (aggiornato al 4 settembre 2020) del Codice di prevenzione incendi (fonte: Ministero Interno, Vigili del Fuoco)

Scarica le NOTE DI CHIARIMENTO del Codice aggiornato (fonte: Ministero Interno, Vigili del Fuoco)

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