Progettazione

Antincendio, il Dl Semplificazioni allontana le scadenze per gli aeroporti

Differimento di un anno per i soli aeroporti in regola con il primo gruppo di adempimenti della norma 2014

di Mariagrazia Barletta

Sono prorogate le scadenze per l'adeguamento degli aeroporti alla normativa antincendio. Il differimento è contenuto in un emendamento al Dl Semplificazioni, approvato durante l'iter di conversione al Senato. Il rinvio - da quanto si legge nel nuovo articolo 45-bis – è stato introdotto per «semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da Covid-19 sul settore del trasporto aereo».

Il differimento allontana il termine intermedio e quello finale dell'adeguamento in tre fasi che era stato previsto dalla regola tecnica del 2014 (Dm Interno 17 luglio 2014) per le aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5mila mq, esistenti al 27 agosto 2014 (data di entrata in vigore della regola tecnica). Il secondo termine del programma di adeguamento slitta dal 7 ottobre 2020 al 7 ottobre 2021, mentre la terza (ed ultima) scadenza viene prorogata al 7 ottobre 2023 (anche in questo caso il rinvio è di un anno). Il differimento vale per i soli aeroporti in regola con il primo gruppo di adempimenti che la regola tecnica ha stabilito delineando la prima fase della messa a norma.

Prima fase che doveva concludersi – per effetto di alcune proroghe intervenute negli anni - entro il 7 ottobre 2017. Viene specificato che il nuovo rinvio dei termini «non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti». Dunque, la prossima scadenza di cui tener conto è il 7 ottobre 2021, entro la quale gli aeroporti dovranno mettere in atto alcune misure contenute nella regola tecnica del 2014, adeguandosi alle prescrizioni che riguardano la lunghezza delle vie di esodo, gli impianti di climatizzazione, l'illuminazione di sicurezza (che dovrà assicurare un livello conforme alle norme vigenti e comunque non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento).

Entro la stessa data, le aerostazioni soggette all'adeguamento in fasi dovranno essere dotate di reti di idranti conformi a quanto stabilito dal cosiddetto decreto Impianti (Dm Interno del 20 dicembre 2012) e dalla regola tecnica del 2014, facendo riferimento alle norme Uni 10779 e Uni En 12845. In tutti i locali con superficie superiore a 100 mq e con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/mq occorre anche installare (se non è già presente) un impianto di spegnimento automatico (ad acqua nelle aree accessibili al pubblico).

L'adeguamento dovrà riguardare anche gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme. Riguardo alla gestione della sicurezza antincendio, ai fini del coordinamento delle operazioni di emergenza, va predisposto un apposito locale presidiato in cui confluiscono tutti i segnali per la gestione dell'emergenza. Infine, entro il 7 ottobre 2023 l'adeguamento alla regola tecnica del 2014 deve essere completato.

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