Urbanistica

Antincendio, nuove regole anche sugli spazi per lo spettacolo

Presentata la bozza di Regola tecnica verticale per i luoghi (chiusi o aperti) e attività per l'intrattenimento

di Mariagrazia Barletta

Lo scorso 30 settembre è stata presentata nella seduta del Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) la nuova regola tecnica per le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Si tratta di un'ulteriore norma verticale che andrà ad integrare il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019). Si applicherà in via facoltativa (in sostituzione del Dm 19 agosto 1996) alle attività di intrattenimento e spettacolo, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto. Definizione che fa riferimento al Regio decreto 773 del 1931, includendo le sale da ballo, le discoteche, i teatri, i cinema, i centri per congressi, gli auditori, le sale convegno, i teatri di posa per le riprese cinematografiche o televisive con presenza di pubblico, le sale gioco, le sale bingo, soggetti a controllo. Varrà anche per le attività a carattere temporaneo, come, ad esempio, i concerti svolti all'interno di impianti sportivi. In tal caso la regola tecnica andrà applicata alla totalità degli ambiti interessati, come le tribune, il foyer, il parterre.

Sono escluse le attrazioni di spettacolo viaggiante ed anche gli esercizi pubblici, come i bar o i ristoranti, in caso di impiego di strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici. Dunque la nuova Rtv non andrà impiegata per bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, etc.., privi di spazi ed allestimenti ad hoc per danzare o assistere alle attività di intrattenimento. Esclusi anche i luoghi all'aperto non delimitati. La Rtv è stata elaborata da un apposito gruppo di lavoro ed è già il frutto del confronto con diversi stakeholder, ma è ancora emendabile: i membri del Ccts potranno trasmettere le proprie osservazioni entro il prossimo 25 ottobre, poi la Rtv ritornerà in Ccts finché non sarà approvata in via definitiva. Occorre poi il consuetudinario passaggio a Bruxelles per assolvere agli obblighi informativi. La regola tecnica vi sosterà tre mesi, raddoppiabili nel caso emergano osservazioni da parte degli Stati membri.

I contenuti della Regola tecnica
Le misure da attuare sono calibrate in base al numero di occupanti, alla quota dei piani e alla tipologia degli ambiti che si vanno a considerare. In questo ultimo caso sono rilevanti ai fini della progettazione: l'accessibilità al pubblico, lo svolgimento dell'attività all'aperto o al chiuso, l'estensione di alcune specifiche attività, il carico di incendio specifico (qf), la presenza di quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e, in alcuni casi, la caratteristica prevalente degli occupanti (δocc). Particolare attenzione richiede la presenza di aree a rischio specifico (in tal caso va applicata anche la Rtv V.1), di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, nonché di aree dedicate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione (muletti, transpallet, etc..). Va ricordato che vanno sempre applicate le misure della Rto, rispetto alla quale la Rtv dà indicazioni complementari o sostitutive. Inoltre, laddove l'attività è regolata da specifica Rtv, la valutazione del rischio d'incendio da parte del progettista è limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata.

In relazione alla resistenza al fuoco, una facilitazione riguarda le strutture vulnerabili (solitamente di tipo leggero che per loro natura sono particolarmente sensibili all'azione del fuoco). Per tali strutture, installate in adiacenza alle opere da costruzione, è ammessa l'omissione delle verifiche di resistenza al fuoco, a condizione, però, che abbiano una superficie non superiore a 100 mq e comportino percorsi d'esodo di lunghezza massima pari a 15 metri. Quanto alla compartimentazione delle aree accessibili al pubblico, per quote dei piani comprese tra -1 e +24 metri non è indicato alcun requisito aggiuntivo rispetto a quanto stabilito dalla Rto; mentre al di sopra dei 24 metri, la Rtv impone che le vie d'esodo verticali – a meno che il numero di occupanti sia contenuto entro le 200 unità – siano tutte a prova di fumo. Sempre relativamente alla compartimentazione di aree accessibili al pubblico, misure più restrittive si applicano in corrispondenza dei piani interrati al di sotto di meno un metro. Inoltre, è sempre ammessa la compartimentazione multipiano (così come delineata nella Rto), indipendentemente dalle quote dei piani accessibili al pubblico.

Risultano più flessibili, rispetto all'attuale normativa, le misure che riguardano la separazione da altre tipologie di attività. Riguardo al sistema d'esodo, una restrizione importante riguarda gli ambiti aperti al pubblico, per i quali non è ammessa l'omissione di porzioni di corridoio cieco. L'impianto idrico antincendio è quasi sempre richiesto. In particolare va sempre previsto per i compartimenti con carico d'incendio specifico superiore a 600 MJ/mq. Se non si supera tale limite, è ammessa la sola protezione di base per attività fino a mille occupanti e con quota dei piani compresa tra -1 e +6 metri, limitatamente alle aree accessibili al pubblico, ad ambiti non aperti al pubblico di superficie inferiore a 100 mq, agli uffici e servizi senza presenza di pubblico di superficie maggiore di 200 mq in cui gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio. Quanto al controllo dei fumi e del calore, generalmente al di sopra dei mille occupanti e relativamente agli ambiti accessibili al pubblico, il livello di prestazione richiesto è il terzo, dunque va installato un sistema di evacuazione di fumi e calore (Sefc), naturale (Senfc) o forzato (Seffc). Ancora una volta, però, questa regola generale non si applica alle attività svolte in strutture vulnerabili in caso d'incendio (tensostrutture e strutture a tenda). Fanno eccezione, inoltre, le singole sale di superficie entro i 600 mq, perle quali è ammesso il livello di prestazione II con aperture di smaltimento di tipo Seb o Sec.

La bozza di Rtv sugli spazi per eventi di intrattenimento e spettacolo

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