Progettazione

Antincendio, più tempo per la formazione dei professionisti iscritti nell'elenco del ministero

Il termine del 31 dicembre 2021 per l'aggiornamento slitta al 31 marzo 2022 (per ora)

di Mariagrazia Barletta

I professionisti antincendio hanno più tempo per centrare l'obiettivo delle 40 ore di aggiornamento quinquennale, richiesto per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli esperti tenuto dal ministero dell'Interno. Più nel dettaglio, se il termine del primo o del secondo quinquennio di aggiornamento ricade nel lasso di tempo che intercorre tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza, che al momento e salvo proroghe è fissata al 31 dicembre 2021, è possibile ottemperare agli obblighi formativi entro il 31 marzo 2022 (trascorsi 90 giorni dalla chiusura dello stato di emergenza). Il rispetto della nuova scadenza del 31 marzo 2022, che può ancora slittare in quanto è agganciata al termine dello stato di emergenza, non comporta la sospensione dagli elenchi del Viminale (attualmente le iscrizioni sono quasi 50mila, più precisamente 49.859).

Il chiarimento, sollecitato dalla Rete delle professioni tecniche, arriva con una circolare firmata dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Guido Parisi. La proroga deriva dall'articolo 103 del Dl «Cura Italia» (Dl 18 del 2020), modificato dal Dl Covid (n. 120 del 2020), secondo il quale gli attestati, i certificati, i permessi e le concessioni, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Tali previsioni di legge si applicano – ribadisce la circolare – anche alla formazione in materia antincendio (regolata dal Dm 5 agosto 2011).

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