Appalti

Antitrust e pratiche commerciali scorrette, non è sanzionabile il gestore che si attiene ad Arera

La società ricorrente ha vinto davanti al Tar documentando in giudizio l'osservanza delle indicazioni di Arera

di Michele Nico

Con la sentenza n. 5499/2022, il Tar Lazio, Sezione I, entra a gamba tesa nel campo del libero mercato e impone una battuta d'arresto all'azione dell'Antitrust, nell'esercizio del potere sanzionatorio messo in atto dall'Autorità a tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette.

Il caso
Il contenzioso in esame ha preso le mosse dal fatto che, in esito all'esposto di alcune associazioni di consumatori, l'Agcm aveva avviato un procedimento per accertare la correttezza dell'operato di una società a prevalente capitale pubblico, affidataria del servizio idrico integrato, e aveva concluso la verifica con l'adozione di un provvedimento sanzionatorio per una serie di pratiche commerciali ritenute scorrette. In sostanza, l'Autorità garante censurava le seguenti condotte:
a) la richiesta agli utenti di pagare somme non dovute rispetto all'acqua effettivamente consumata, con la minaccia di interrompere l'erogazione in caso di mancato saldo delle pendenze;
b) la prassi di ostacolare l'esercizio dei diritti contrattuali di cui sono titolari gli utenti, paventando anche in questo caso il distacco della fornitura.
Nello specifico, l'Autorità contestava il fatto che per un rilevante numero di utenze la fatturazione dei costi avvenisse sulla base di stime di consumo, nonché attraverso l'emissione di conguagli di importi assai elevati, a fronte di una saltuaria lettura dei contatori dell'acqua e del diniego opposto dalla società a una serie di autoletture effettuate dall'utenza. Proprio a causa della ridotta frequenza delle letture, la società non sarebbe riuscita a intercettare tempestivamente le cosiddette perdite occulte, ossia quelle non percepibili dall'esterno, ma solo attraverso un eccesso di consumo.
Sempre secondo l'Autorità, la società non avrebbe neppure indicato in fattura la possibilità di rateizzazione dell'importo, provvedendo in maniera uniforme per ogni tipo di somma e di utenza interessata.

Le indicazioni di Arera
Nonostante le molteplici contestazioni mosse dall'Agcm, la società ricorrente ha vinto la causa documentando in giudizio l'osservanza delle indicazioni impartite da Arera in ordine al relativo operato. Sulla mancata indicazione della possibilità di rateizzazione, l'Arera aveva chiarito, dopo la propria visita ispettiva, che la società aveva provveduto ad aggiornare la veste grafica delle bollette, offrendo la possibilità di ottenere la rateizzazione.
Per quanto riguarda le modalità di fatturazione sulla base di stime e la conseguente emissione di conguagli, l'Autorità di regolazione aveva evidenziato la legittimità della suddetta pratica.
Quanto infine alle perdite occulte, Arera aveva osservato che, per quanto frequenti letture possano far emergere le perdite occulte, non sono previsti obblighi particolari in capo alle società affidatarie del servizio idrico.
Nella sentenza i giudici hanno osservato che nel provvedimento impugnato l'Agcm non ha preso posizione sui rilievi sollevati da Arera, specie laddove essi esprimevano canoni di diligenza pretesi dal gestore, mentre «l'Autorità avrebbe dovuto motivare in modo esauriente le ragioni per le quali non ha ritenuto condivisibili le osservazioni rese dall'Autorità di regolazione», secondo il vincolo previsto dall'art. 4 del protocollo d'intesa del 23 ottobre 2014 stipulato tra l'Agcm e Arera.
Per queste ragioni il Tar ha escluso la scorrettezza delle pratiche contestate e ha annullato il provvedimento impugnato.

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