Appalti

Appalti, l'Anac sfoltisce gli adempimenti sulla trasparenza a carico di ordini e collegi professionali

Eliminati gli obblighi di pubblicazione e aggiornamento di vari documenti previsti dal Dlgs 33/2013

di Massimo Frontera

L'Anticorruzione ha predisposto una semplificazione che riguarda una serie di prescrizioni in ottemperanza alle regole sulla trasparenza negli appalti a carico di ordini e collegi dei professionisti tecnici. Il testo - nella forma di una delibera - è stata approvata dal Consiglio dell'Anac ma diventerà operativa il 13 settembre, eventualmente modificata a seguito delle osservazioni da parte di ordini e collegi professionali inviate nel periodo di inchiesta pubblica. Al testo ha lavorato un apposito gruppo di lavoro attivato dall'Anac in risposta alle richieste di parere degli interessati circa l'applicabilità delle norme sulla trasparenza agli ordini e ai collegi professionali.

Le semplificazioni, in particolare attengono agli obblighi di legge sulla trasparenza previsti dal dlgs 33/20213 e che riguardano la predisposizione dei piani per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct). «Le semplificazioni - spiega l'Anticorruzione - sono state elaborate tenendo conto di alcuni principi: compatibilità, ovvero definizione degli obblighi in considerazione dei tratti distintivi che caratterizzano la struttura e le attività svolte dagli ordini e dai collegi professionali; riduzione sia degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento che degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi territoriali; riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare; conservazione degli obblighi del d.lgs. 33/2013 assistiti da vincoli specificatamente previsti dal legislatore (sanzioni specifiche o condizioni legali di efficacia)».

Le semplificazioni immediatamente applicabili
Alcune misure sono immediatamente operative. È il caso per esempio dell'eliminazione di alcuni obblighi di pubblicazione ritenuti non compatibili con gli ordini e i collegi professionali (articoli 34, 29, comma 2, 38, comma 2 e 2-bis, 40). Si tratta degli "Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche", della "Pianificazione e governo del territorio" (art. 39) e delle "Informazioni ambientali". Tutti documenti che ordini e collegi non sono più tenuti a pubblicare.
Interventi che vanno nel senso di una sburocratizzazione anche per alcuni termini di aggiornamento, come la sostituzione della pubblicazione trimestrale con quella annuale. Più esattamente, i termini di aggiornamento sono stati rivisti ed ampliati per la pubblicazione dei seguenti dati: articolo 16, comma 3, del Dlgs. 33/2013 relativo ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale;articolo 17, comma 2, relativo al costo del personale non a tempo indeterminato; articolo 18 sugli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;articolo 29, comma 1 sul bilancio, preventivo e consuntivo; articolo 31 sugli atti degli organismi indipendenti di valutazione o degli organismi con funzione analoga; articolo 35 sui procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
Semplificazione anche per alcuni obblighi di pubblicazione specificamente previsti per gli ordini e i collegi territoriali, con la previsione che la pubblicazione sia assolta a livello nazionale. La sburocratizzazione in questo caso riguarda: la contrattazione collettiva nazionale (art. 21 del Dlgs. 33/2013), con l'obbligo che si ritiene assolto se gli ordini e collegi nazionali e gli ordini e i collegi territoriali inseriscono un link al sito dell'ordine nazionale; l'elenco dei provvedimenti (art. 23) relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e agli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche (ex artt. 11 e 15 della legge 241/90). «Tenuto conto che i dati sulla scelta del contraente devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 33/2013 - spiega l'Anac - la pubblicazione sarebbe da riferirsi solo agli accordi di cui alla legge 241/1990. In tal caso gli ordini e i collegi territoriali comunicano i dati agli ordini e ai collegi nazionali di riferimento che provvedono alla pubblicazione».

Infine, tra le novità immediatamente applicabili c'è la riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, in chiave di semplificazione delle modalità attuative. Il riferimento è ai seguenti adempimenti: pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 del Dlgs. 33/2013) nel senso che «gli ordini e i collegi territoriali pubblicano solo lo statuto e il regolamento di organizzazione e funzionamento ove presente»; pubblicazione dei dati sull'organizzazione dell'amministrazione (art. 13, comma 1, lett. a) e b)); pubblicazione dei dati relativi al bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29, comma 1 e 1-bis); pubblicazione dei dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33, d.lgs. 33/2013); pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art 35, co. 1 lett. a) b) e c)).

Le altre semplificazioni
L'Anac è intervenuta inoltre sugli aspetti che riguardano le semplificazioni per l'elaborazione dei Ptpct, con la possibilità di limitare l'analisi del rischio corruttivo e la previsione di misure alle sole aree indicate all'articolo 1, comma 16 della legge n 190/2012 e a quelle specifiche individuate nell'Approfondimento III - ordini e collegi professionali (§ 2, PNA 2016). Vengono semplificati anche gli elementi descrittivi con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione programmate. Il lavoro di sfoltimento non è finito: l'Anac fa sapere che «ulteriori semplificazioni, già valutate dall'Autorità, sia per gli obblighi di pubblicazione che per l'elaborazione del Ptpct, potranno essere introdotte a seguito di un confronto con gli stessi ordini e collegi professionali per definirne congiuntamente i profili attuativi».

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