Appalti

Appalti, collegio tecnico obbligatorio per superare le controversie in cantiere

Il decreto Semplificazioni vincola le Pa a dotarsi di un "arbitro" in tempo reale per i lavori oltre 5,3 milioni

di Mauro Salerno

Un arbitro in cantiere per definire senza strascichi giudiziari le controversie tra stazione appaltante e impresa sull'andamento dei lavori. È il ruolo che il decreto semplificazioni affida al Collegio consultivo tecnico: un team formato da tre o cinque esperti (in base alla complessità dell'opera) chiamato a risolvere i conflitti di carattere tecnico ed economico che nella maggiorparte dei casi impediscono di arrivare al traguardo della consegna delle opere nei tempi previsti.

Non si tratta di una novità assoluta. Il collegio consultivo tecnico era già stato previsto nella versione iniziale del codice degli appalti del 2016. Era però subito finito nel mirino dell'allora presidente dell'Anac Raffaele Cantone e per questo finito nell'angolo. Ora il decreto Semplificazioni non solo lo ripesca, ma - fino al 31 luglio 2021 - lo rende addirittura obbligatorio per tutti gli appalti si importo superiore alle soglie Ue. Per le opere pubbliche, il campo dove il nuovo strumento dovrebbe dispiegare i maggiori effetti, significa che le stazioni appaltanti dovranno necessariamente dotarsi di uno staff di esperti per tutti i lavori di importo superiore a 5,35 milioni. In tutti gli altri casi la nomina è possibile ma non vincolante.

Nomina prima di aprire il cantiere
Il decreto Semplificazioni dedica un intero articolo ( l'articolo 6) a delineare ruolo, composizione e funzionamento del collegio. Il team dovrà essere nominato prima dell'avvio dei lavori e comunque al massimo entro dieci giorni dalla partenza dell'esecuzione. Anche i contratti in corso non sfuggiranno alla novità. Il decreto prevede infatti che anche in questo caso la nomina vada fatta, al massimo entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

Tre o cinque professionisti
Il team dovrò essere composto da tre o cinque esperti. La scelta del numero dipende dalla complessità dell'appalto da gestire e nel caso si propenda per la formazione più numerosa va motivata, per esempio con la necessità di disporre di professionalità versate in campi diversi. I tecnici chiamati a scendere in cantiere potranno essere scelti tra "ingegneri, architetti, giuristi ed economisti" di "comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici". Potrà essere richiesta esperienza di gestione delle opere tramite soluzioni di Building information modeling (Bim). L'esperienza in ciascun campo specifico dovrà essere dimostrata maturata "per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento". Quest'ultima è una novità apprtata ins ede di conversione del decreto. Prima l'arco di riferimento dell'esperienza sul campo da dimosrare era limitato a cinque anni.

La selezione
I componenti del collegio potranno essere scelti di comune accordo tra le parti oppure si ciascuno potrà scegliere il proprio o i propri arbitri di fiducia, lasciando la scelta del presidente ai membri di parte. In caso di mancato accordo entro i termini, per le opere nazionali, entrerà in campo il Mit. Per quelle di rango regionale verrano chiamate in causa le Regioni. In entrambi i casi il nome dovrà saltare fuori in cinque giorni. O almeno così viene previsto nel decreto. Particolare da non sottovalutare in periodo di Covid: il team potrà anche lavorare in videoconferenza o con qualsiasi altra soluzione da remoto.

Decisioni, sanzioni e compensi
Le decisioni del collegio (assunte a maggioranza) non saranno senza peso. Anzi. Il decreto specifica che dovranno avere forma scritta e avranno valore di lodo contrattuale secondo il codice di procedura civile (art. 807-ter). Il mancato rispetto di una scelta degli esperti potrà essere valutato sotto il profilo del danno erariale e "costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali". Quanto ai compensi il decreto stabilisce che sono a carico delle parti in misura proporzionata alle decisioni assunte e devono essere computati all'interno del quadro economico dell'opera.

Limiti e scioglimento
Visto che con tutta probabilità si tratterà di incarichi piuttosto appetibili il decreto si preoccupa di porre un limite alla cumulabilità dei ruoli stabilendo che ciascun professionista non possa ricoprire più di cinque incarichi di questo tipo contemporaneamente, rimanendo comunque vietato il cumulo di più di dieci nomine nell'arco di due anni. L'ultima notazione riguarda la durata in carica dei team. I collegi dovranno essere sciolti alla conclusione dei lavori ("termine dell'esecuzione del contratto"). Nelle ipotesi di nomina facoltativa viene prevista la possibilità di sciogliere lo staff anche prima, a partire dal 31 dicembre 2021, data in cui la norma non opererà più, a meno di proroghe.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©