Appalti

Appalti, nell'interdittiva antimafia arriva il contraddittorio

«Forte richiamo» del prefetto se i tentativi di infiltrazione sono riconducibili ad «agevolazioni occasionali»

di Marco Mobili

L'interdittiva antimafia alla prova del contraddittorio. Con possibilità di un "forte richiamo" del prefetto se i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni ritenute di «agevolazione occasionale». In questo caso scatta la cosiddetta prevenzione collaborativa. Due novità introdotte nel codice antimafia dal decreto legge sul Recovery approvato ieri dal Consiglio dei ministri. La necessità di far viaggiare a ritmo spedito i cantieri e non bloccare gli investimenti, senza però allo stesso abbassare la guardia su possibili appetiti della criminalità organizzata, hanno spinto il Governo a rendere più soft l'interdittiva antimafia.

Secondo quanto prevede l'articolo 43 approvato ieri, infatti, il prefetto nel caso in cui emergano i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, comunica al soggetto interessato gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Da quel momento scatta un vero e proprio contraddittorio con l'operatore economico il quale ha 20 giorni di tempo per presentare osservazioni scritte, con tanto di documenti allegati.

Non ci sarà contraddittorio nel caso in cui gli elementi informativi comunicati dal prefetto possano pregiudicare procedimenti amministrativi o processi in corso. Al termine del contraddittorio il prefetto, se non rilascia un'informativa liberatoria, invita entro cinque giorni l'impresa ad applicare misure di prevenzione collaborativa. Tra queste l'adozione di misure organizzative in base alla 231 per rimuovere o prevenire cause di agevolazione occasionale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©