Appalti

Appalti ripristino strade: il bando decide i criteri e la logistica del servizio

In due sentenze (solo in apparenza antitetiche) il Consiglio di Stato indica come qualificare in offerta i «requisiti di esecuzione»

di Alessandro Galimberti

È la stazione appaltante a decidere, quando predispone la gara, se i «requisiti d'esecuzione» sono da considerare elementi essenziali dell'offerta e di attribuzione del punteggio. Con due sentenze gemelle, solo apparentemente antitetiche - 9803 e 9811 del 10 novembre scorso - il Consiglio di Stato (presidente Caringella) torna sulla questione ricorrente del servizio di ripristino stradale post incidente. In particolare, se l'esatta dislocazione o ubicazione delle sedi operative e la disponibilità dei singoli centri siano da considerare requisiti di partecipazione alla gara, ovvero di esecuzione del servizio. Il Cds, accogliendo in entrambi i casi le ragioni di Zini Elio srl con decisioni apparentemente opposte ha affermato la piena "titolarità" della lex specialis del bando a decidere sul punto, scegliendo di volta in volta la soluzione tecnico/operativa da privilegiare in sede di assegnazione. Il primo ricorso riguardava la gara della Provincia di Siena per l'affidamento in concessione del «servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse».

Il ricorrente secondo classificato (Sicurezza e Ambiente) contestava al vincitore che solo quattro centri dei 21 indicati sarebbero stati in grado di eseguire il servizio nei termini richiesti dal capitolato, anche per questioni autorizzatorie. Tuttavia secondo il Cds il disciplinare di gara non prevedeva punteggio proporzionale al numero dei "Clo" dell'offerta «ma delinea un criterio incentrato su una valutazione complessiva del servizio proposto».

Nel secondo caso invece la Provincia di Padova aveva aggiudicato la procedura per l'affidamento del «servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale» richiedendo l'ubicazione dei singoli centri logistico operativi come «rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio, tenendo conto della distanza massima tra il luogo dell'incidente ed il centro logistico operativo più vicino» e richiedendo altresì che i concorrenti dovessero essere in possesso di un titolo di disponibilità del "Clo" sin dalla partecipazione alla procedura. Dagli atti del ricorso emergeva invece incontestata la circostanza della indisponibilità del concessionario «di alcuni dei 26 centri logistici offerti» oltre alla diversa localizzazione dei centri logistici operativi», in contrasto con i presupposti della gara.Le sentenze stabiliscono quindi un criterio comune per definire il confine molto sottile tra requisiti di partecipazione/valutazione, da un lato, e requisiti d'esecuzione, dall'altro, nelle concessioni ad evidenza pubblica. La regola aurea è basarsi sulla lex specialis della gara.

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