Appalti

Appalti sottosoglia, principio di rotazione inapplicabile ai membri delle commissioni di gara

Dato il «congelamento» temporaneo dell'apparato normativo sull'istituzione dell'albo dei commissari presso l'Anac

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Il principio di rotazione è inapplicabile ai membri delle commissioni di gara, negli appalti sottosoglia comunitaria, stante il «congelamento» temporaneo dell'apparato normativo primario relativo alla istituzione dell'albo dei commissari presso l'Anac. La sospensione, fino al 30 giugno 2023, del comma 3 dell'articolo 77 del codice degli appalti coinvolge, necessariamente, le ulteriori prescrizioni della norma stessa; neanche può ritenersi operativa, difatti, la disposizione che consente, in alcuni casi particolari, alle stazioni appaltanti, di nominare componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione.

É questo l'orientamento giurisprudenziale del Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, espresso con la sentenza n. 18/2022.

Un operatore economico ha presentato ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica, eccependo, tra i vari motivi di doglianza, l'illegittimità della composizione della commissione giudicatrice, per la presenza degli stessi membri, nominati più volte nel medesimo periodo, dalla centrale di committenza che ha gestito la procedura di gara, con palese violazione del principio di rotazione.

Inoltre, la ricorrente ha rilevato che la nomina del Presidente della commissione è stata effettuata in modo non conforme al regolamento adottato dalla centrale: la scelta, infatti, è ricaduta su di un professionista esterno, in luogo di un responsabile di servizio dell'ente committente, in assenza di qualsiasi motivazione.

L'alternanza e/o la diversità dei commissari chiamati nell'assunzione di decisioni, nell'ambito di una procedura di gara, è una misura organizzativa diretta a ridurre il rischio di consolidarsi di situazioni di privilegio e di rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate, il tutto per una valutazione quanto più obiettiva e priva di condizionamenti.

Il collegio ha respinto il ricorso e, nella disamina della censura, ha inquadrato il principio di rotazione nel suo attuale contesto normativo.

Sono, al momento, inapplicabili le disposizioni normative che disciplinano la nomina delle commissioni di gara, nell'ambito del sistema di scelta dall'albo dei commissari gestito dall'Anac; nel regime transitorio, i membri interni continuano a essere individuati dalle stazioni appaltanti, secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente definite.

Conseguentemente, la determina del responsabile del procedimento relativa alla scelta dei commissari, non difetta del principio di rotazione, perché quest'ultimo non costituisce «un vincolo rigido nel sistema degli appalti pubblici» (Tar Abruzzo, sentenza n.504/2021).

Oltretutto, il tribunale ha concordato con la tesi della difesa, che per stazione appaltante debba intendersi quella a favore della quale viene effettuata la gara, ossia l'ente committente e non l'amministrazione che, in qualità di centrale di committenza, ha gestito la procedura.

Con queste coordinate interpretative non vi è violazione del principio di rotazione, poiché, nella fattispecie in esame, i componenti non hanno rivestito alcun ruolo per il Comune beneficiario.

Circa la nomina del professionista esterno, quale Presidente, sottolineano i giudici che l'assenza, nell'organigramma dell'ente committente della figura specialistica richiesta, è motivazione implicita sufficiente, di per sé, a giustificare la scelta.

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