di Luigi Conti

Appalti verdi – Opere pubbliche – Bando – Lex specialis – Criteri Ambientali Minimi – Codice Appalti – Esclusione – Offerta tecnica

«E' legittima la clausola del bando che richiede al concorrente la presentazione in sede di gara della documentazione probatoria attestante il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (nel caso di specie per la specifica categoria merceologica delle calzature), in quanto l'obbligatorietà del rispetto dei predetti criteri è prevista dall'art. 34 del codice dei contratti pubblici e dai commi 1126 e 1127, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. (legge finanziaria per l'anno 2007).»
«Essendo i CAM di cui al D.M. 31.05.2018 parte integrante delle specifiche tecniche, il loro rispetto non può che intendersi a pena di esclusione, secondo la costante giurisprudenza in materia:…l'offerta deve essere, infatti, conforme alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire sin dal principio, atteso che difformità, anche parziali, si risolvono in un "
aliud pro alio", che giustifica l'esclusione dalla selezione»
«Il favor per la concorrenza non può essere disgiunto dal necessario rispetto della
par condicio tra gli operatori, la quale impone di non attribuire agli atti di gara una portata diversa rispetto a quella obiettivamente evincibile dal loro tenore testuale. Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo il quale “le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale”»

Consiglio di Stato, Sezione V, 26 aprile 2022, n. 3197, Pres. Caringella, Rel. Caminiti

Commento

Con la Sentenza in data 26 aprile 2022, n. 3197, il Consiglio di Stato ha confermato la Sentenza del Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I bis, n. 9140/2021, con la quale il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso principale presentato da un operatore economico avverso il provvedimento di aggiudicazione per la fornitura di calzature.
Nello specifico, la ricorrente in primo grado aveva lamentato che l’aggiudicataria avesse omesso di produrre le allegazioni a comprova di tutto quanto previsto al Capo IX delle Specifiche tecniche; in particolare, l’aggiudicataria si era limitata a impegnarsi a garantire e dimostrare quanto richiesto dalle Specifiche Tecniche (che recepivano espressamente i CAM) in un momento successivo alla presentazione dell’offerta; ciò sarebbe avvenuto con riferimento alle prescrizioni relative alla “Tracciabilità della filiera produttiva”, alle “Sostanze pericolose nel prodotto finale”, al “Consumo idrico”, alla “Domanda chimica di ossigeno” e alla “Riduzione del carico di cromo nei reflui”.
Il TAR ha accolto le censure di parte ricorrente, dichiarando che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere ritenuta non ammissibile, perché la concorrente non aveva comprovato i requisiti richiesti al Capo IX delle Specifiche tecniche che fanno parte della lex specialis di gara.
Il Consiglio di Stato ha confermato la Sentenza rilevando come da tempo il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica) abbia determinato i criteri ambientali minimi relativi alle diverse categorie merceologiche e, in particolare, ha approvato con decreto ministeriale 17 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 31 maggio 2018, n. 125, i “Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle”, vincolanti per le Stazioni appaltanti e per gli operatori economici.
Il Consiglio di Stato ha, quindi, fondato la propria decisione sul presupposto dell’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi per l’Amministrazione, espressamente stabilita dalla legge (Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972), affermando che nella fattispecie in esame tale obbligo è stato effettivamente osservato, in quanto nella lex specialis di gara, ed in partciolar modo nelle Specifiche tecniche allegate al Capitolato tecnico, i CAM sono stati espressamente recepiti. Al tempo stesso, il Giudice di appello ha precisato che la commissione di gara non avrebbe in ogni caso potuto disapplicare tali criteri, pur in assenza di un loro richiamo espresso tra le Specifiche tecniche.
In questo senso, pertanto, il rispetto dei CAM non poteva che intendersi a pena di esclusione, secondo la costante giurisprudenza in materia, la quale afferma che "l'offerta deve essere…conforme alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire sin dal principio, atteso che difformità, anche parziali, si risolvono in un "aliud pro alio", che giustifica l'esclusione dalla selezione". Pertanto, ai fini dell'esclusione, non sarebbe comunque necessaria un'espressa previsione in tal senso, essendo sufficiente il riscontro della difformità dell'offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, che abbiano per l'Amministrazione un valore essenziale.

Massime 

«Al fine di individuare il livello procedurale cui avere riguardo nel compimento delle verifiche inerenti al rispetto dei criteri ambientali minimi…, oltre che determinare il contenuto specifico di tali criteri, occorre riferirsi principalmente alle prescrizioni ministeriali cui le norme citate integralmente rinviano: prescrizioni, giova precisare, che, nell’ipotesi di omesso richiamo da parte della lex specialis, sono suscettibili di integrarla ab externo, al fine di conformarla alle disposizioni di legge sovraordinate. […]
Ebbene, l’analisi dei “criteri ambientali minimi” e delle modalità di verifica del relativo rispetto consente di affermare che, in linea generale, questa può collocarsi nella fase di espletamento della gara (con i connessi oneri dichiarativi e documentali in capo ai concorrenti) ovvero nella fase della esecuzione della prestazione contrattuale: tanto si evince dalla previsione, innanzi richiamata e contenuta nelle premesse dell’allegato descrittive dell’impostazione seguita nella formulazione dei “criteri”, secondo cui la «verifica» riporta, a seconda del criterio ambientale che venga in considerazione, “le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova richiesti, e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale»

Consiglio di Stato, Sez. III, 21 gennaio 2022, n. 397, Pres. Veltri, Rel. Fedullo

« I criteri ambientali minimi, individuati nel più volte citato D.M. 7 marzo 2012, rappresentano invece gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi ambientali, tant’è che, secondo previsto dal secondo comma del predetto art. 34, essi e in particolare “i criteri premianti” sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Tali disposizioni, lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, come si desume plasticamente dal terzo comma dell’art. 34, il quale sancisce che “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione»

Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2021, n. 9722, Pres. Saltelli, Rel. Prosperi