Progettazione

Appalto integrato su progetto di fattibilità possibile solo per gli appalti del Pnrr o finanziati dalla Ue

Il chiarimento nella risposta del Mims al quesito di un'amministrazione sulla deroga prevista dal Dl Semplificazioni-bis

di Mauro Salerno

La possibilità di appaltare opere pubbliche sulla base di un semplice progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte), il vecchio progetto preliminare arricchito, vale soltanto per le opere finanziate dal Pnrr, dal Piano nazionale complementare (Pnc) o da fondi strutturali dell'Unione europea. Non sono ammesse interpretazioni estensive ad altre opere.

A chiarire una volta per tutte la portata della deroga prevista dal decreto Semplificazioni- bis (Dl 77/2021, art. 48, comma 5) relativa all'appalto integrato è il servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture, nella risposta a un quesito posto da un'amministrazione.

Al centro della richiesta di chiarimento proprio la possibilità di mettere in gara « appalti congiunti di progettazione ed esecuzione lavori mettendo a base di gara il Pfte» in via generale, dunque anche per opere non connesse alla realizzazione del Pnrr (o Pnc e fondi strutturali Ue).

La risposta dei tecnici di Porta Pia è negativa. La deroga prevista dal decreto Semplificazioni-bis «è una disposizione speciale» che «non consente interpretazioni estensive».

Lo scopo della deroga, si spiega nel parere, è realizzare «in maniera spedita ed efficace», opere e interventi finanziati dall'Unione europea. In particolare, «l'appalto integrato "derogante" sarà utilizzato esclusivamente per interventi finanziati in tutto o in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc), a cui si aggiungono anche tutti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea mediante fondi strutturali». Al di fuori di queste ipotesi risulta possibile (fino al 30 giugno 2023) solo l'appalto integrato sulla base di un progetto definitivo.

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