Aran, l'esclusione delle festività infrasettimanali dall'orario di servizio è responsabilità dell'ente
L'Agenzia conferma anche alla luce del nuovo contratto i contenuti di suoi pareri precedenti
Le amministrazioni locali hanno autonomia nella decisione, in sede di regolamentazione dell'orario di servizio, di escludere le giornate di festività infrasettimanale dal normale orario di servizio, il che produce i suoi effetti anche sui dipendenti che svolgono la propria attività in turni.
La decisione di non rendere la prestazione dovuta in giornata festiva infrasettimanale afferisce alla sola autonomia gestionale del singolo ente, il quale dovrà assumersi ogni forma di responsabilità in ordine all'interruzione del servizio istituzionale.
Queste indicazioni fornite a suo tempo dall'Aran (pareri n. 649/2020 e n. 3246/2020) non vengono scalfite dalle disposizioni contenute nel contratto del 16 novembre 2022, il quale si è limitato solo a disciplinare il quantum della maggiorazione oraria spettante ai lavoratori in un turno festivo infrasettimanale e della sua eventuale possibilità di un recupero in luogo della predetta maggiorazione.
È questa l'indicazione che si ricava dal parere dell'Agenzia protocollo 16524 del 27 dicembre 2022.
L'articolo 30 del contratto del 16 novembre 2022 disapplica l'articolo 23 del contratto del 21 maggio 2018 e riscrive la disciplina del turno. La novità riguarda in maniera particolare, la previsione del comma 5, lettera d) che, in caso di turno coincidente con giornata festiva infrasettimanale riconosce al personale coinvolto una maggiorazione oraria del 100% della retribuzione «individuale mensile», così come definita dall'articolo 74, comma 2, lettera c).
Il contratto ha poi lasciato alla contrattazione integrativa (articolo 7, comma 4, lettera ac) il compito di prevede una clausola di «opzione» ovvero consentire al predetto personale di scegliere per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno. L'opzione è esercitabile solo se la contrattazione integrativa la prevede.
Un ente locale, rivolgendosi all'Agenzia, si è chiesto se la nuova disciplina contrattuale pone, a fronte di un servizio in turni, un obbligo non derogabile di prestare attività lavorativa giornate di festività infrasettimanale oppure possono essere considerate ancora valide le indicazioni fornite dall'Aran a suo tempo con i pareri n. 649/2020 e n. 3246/2020.
L'Agenzia conferma pienamente, anche alla luce del nuovo contratto, i contenuti dei suoi precedenti pareri.
Ribadisce che l'esclusione delle giornate festive infrasettimanali dell'articolazione settimanale dei turni è prerogativa datoriale che l'ente se ne assumerà ogni forma di responsabilità.
In sede di regolamentazione dell'orario di servizio, l'ente può decidere che all'interno dello stesso, per tutti i servizi e per tutti gli uffici, non sono ricomprese comunque le giornate di festività infrasettimanale. In questo caso le stesse non possono essere prese in considerazione neppure ai fini dell'articolazione settimanale dell'orario di lavoro del personale. Quindi anche per il personale turnista viene meno l'obbligo della prestazione lavorativa.
Laddove tale esclusione non è stata prevista, la festività infrasettimanale rimane ordinaria giornata lavorativa per il turnista che si vedrà corrisposta la maggiorazione del 100 per cento per ogni ora di lavoro prestata in turno. L'eventuale possibilità di recupero in luogo della maggiorazione è demandata alla negoziazione integrativa.