Aran, indennità di galleggiamento dei segretari da calcolare sulla base della retribuzione di posizione più elevata effettiva
Anche nel caso in cui sia prevista una indennità di posizione per un incarico dirigenziale vacante
L'indennità di galleggiamento dei segretari deve essere calcolata sulla base della retribuzione di posizione più elevata in godimento effettivo nell'ente e non di quella teoricamente spettante ai dirigenti. Tale principio si applica anche nel caso in cui sia prevista una indennità di posizione per un incarico dirigenziale che sia vacante. É questa la risposta fornita dall'Aran, parere AFL 50. Il parere affronta una fattispecie su cui fino a ora non erano state fornite risposte da parte dell'Agenzia per la Rappresentanza delle Pa. Essa si pone in linea di sostanziale continuità con la linea interpretativa consolidata per cui il confronto ai fini della indennità di galleggiamento deve essere fatto con i compensi effettivamente erogati ai dirigenti o, nei comuni che ne sono sprovvisti, ai responsabili di posizione organizzativa.
Il quesito posto riguarda la possibilità di applicare l'istituto del galleggiamento con la retribuzione di posizione attribuita nell'ente e che riguarda una posizione dirigenziale attualmente vacante. La risposta è negativa e riprende l' interpretazione già fornita più volte dall'Aran sul vincolo di fare riferimento solamente a quella che viene effettivamente "corrisposto". Quindi, non vi sono spazi per riferimento al "valore teorico" della retribuzione di posizione dei dirigenti o delle posizioni organizzative negli enti sprovvisti di dirigenza. Di qui la conseguenza che, in caso di una posizione dirigenziale o organizzativa vacante, non si può tenere conto di questa retribuzione per calcolare la misura del compenso di galleggiamento. Ricordiamo che, con questa espressione, si fa riferimento alla clausola dettata dal contratto 16 maggio 2001 e confermata da quello del 17 diciembre 2020, per la quale al segretario spetta la stessa retribuzione di posizione più elevata in godimento nell'ente da parte di un dirigente o di una posizione organizzativa. Aggiungiamo che questo compenso, laddove ne sussistano le condizioni, costituisce un obbligo per gli enti locali.
Si ricorda che la risposta dell'Aran fa propri i principi affermati dal contratto di interpretazione autentica sottoscritto con le organizzazioni sindacali lo scorso 4 agosto 2021. In tale documento è stato chiarito che questa indennità deve essere calcolata sulla base del compenso assegnato al dirigente a tempo determinato, nel caso in cui esso sia più elevato di quelli attribuiti a dirigenti in servizio a tempo indeterminato. Si deve arrivare a questa conclusione se la retribuzione di posizione del dirigente a tempo determinato è calcolata sulla base delle previsioni contrattuali e non attraverso assegni ad personam.