Personale

Aran, indennità per specifiche responsabilità su incarico del dirigente e con i requisiti della contrattazione decentrata

L'indennità di servizio esterno dei vigili deve essere erogata in misura proporzionale alla durata

di Arturo Bianco

La contrattazione decentrata integrativa deve decidere sulla misura del taglio da effettuare alla indennità di specifiche responsabilità in caso di assenza dal servizio. Questa forma di incentivazione può essere erogata solamente a seguito del formale conferimento di un incarico da parte dell'ente e, per esso, da parte del dirigente competente. L'indennità di servizio esterno dei vigili deve essere erogata in misura proporzionale alla durata giornaliera dello svolgimento dell'attività e non della durata complessiva della giornata di lavoro. Sono queste alcune delle indicazioni fornite dall'Aran sulla erogazione delle indennità connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa. Pareri che sono uniti dal filo comune della necessità di evitare erogazioni del trattamento economico accessorio in modo indiscriminato e non ancorato all'effettivo svolgimento di prestazioni aggiuntive. Si raccomanda alle amministrazioni l'applicazione di queste indicazioni, perché la loro violazione equivale all'illegittimità del compenso erogato.

La contrattazione collettiva nazionale di lavoro non disciplina direttamente l'erogazione o meno della indennità di specifiche responsabilità durante i periodi di assenza dal servizio. Per il parere Aran CFL 82 spetta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa disciplinare questo aspetto, sia per le condizioni sia per la quantificazione della riduzione stessa. Ricordiamo che espressamente la contrattazione decentrata integrativa deve - sulla base dei principi dettati dal contratto nazionale - fissare la misura, entro il tetto massimo di 3000 euro annui, e le condizioni che ne legittimano l'erogazione, in particolare cosa si deve intendere per specifiche responsabilità, compito che non può essere relativo allo svolgimento di mansioni superiori, ma che deve differenziare il dipendente dagli altri colleghi inquadrati nella stessa categoria e profilo. L'Aran «raccomanda» alla contrattazione decentrata di dare corso alla riduzione di questo compenso in caso di assenza in quanto si determina comunque una «prestazione ridotta» ed il legame tra questa prestazione ed il tempo di lavoro effettivamente svolto costituisce un elemento quanto mai significativo.

L'erogazione della indennità per specifiche responsabilità, anche a seguito delle previsioni dettate dal contratto 21 maggio 2018, presuppone che l'ente abbia conferito uno specifico incarico che soddisfi i requisiti richiesti dalla contrattazione decentrata. É questa l'indicazione molto netta contenuta nel parere Aran CFL 85, per il quale lo svolgimento di fatto di queste attività non soddisfa i presupposti richiesti dal contratto nazionale per la legittimità della erogazione di questa forma di incentivazione. Occorre aggiungere che su questo aspetto la contrattazione collettiva decentrata integrativa non può intervenire e non può modificare il dettato del contratto. Si deve inoltre ricordare che il conferimento di questo incarico appartiene alla sfera delle competenze del dirigente quale soggetto dotato dei poteri e delle capacità del privato datore di lavoro e che occorre la formalizzazione.

I vigili che non svolgono per la intera giornata di lavoro la propria prestazione all'esterno devono vedersi ridotta la relativa indennità in misura proporzionale alla durata effettiva della stessa. É questa l'indicazione fornita dall'Aran che evidenzia come questo principio si applichi tanto nel caso di riduzione dovuta a ragioni personali, quali la fruizione di permessi orari ad esempio, quanto nel caso in cui si arrivi a questo risultato per ragioni organizzative. Dal parere dobbiamo trarre l'indicazione operativa che l'erogazione di questo compenso richiede preventivamente l'accertamento delle attività effettivamente svolte dai vigili in ognuna delle proprie giornate di lavoro.

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