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Aran, risolti alcuni dubbi sul cumulo dei permessi orari

É possibile fruire il permesso di un'ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro permesso, sempre della medesima tipologia, in un'altra ora

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

In un'ottica di maggiore conciliazione tempi vita lavoro, l'ultima tornata contrattuale del 16 novembre 2022 ha rivisto il principio del divieto di cumulo nella stessa giornata dei permessi orari per motivi personali e familiari (articolo 41) e dei permessi per visite mediche (articolo 44), con altre tipologie di permessi fruibili a ore previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, concedendo la possibilità di affiancarli, sempre nella stessa giornata, ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 104/1992, ai permessi e ai congedi disciplinati dal Testo Unico sulla maternità e paternità, nonché ai permessi brevi a recupero, atteso che gli stessi si configurano come diritto perfetto riconosciuto dal legislatore nel caso in cui si sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per poter godere del beneficio stesso.

Il nuovo testo pattizio, per come formulato, non risolve però tutti i dubbi sulla questione: ad esempio è possibile cumulare nella stessa giornata i permessi per motivi personali e i permessi per visite, con un permesso orario per partecipare ad un'assemblea sindacale o per l'espletamento del mandato Rsu o per l'espletamento del mandato elettivo (in qualità di assessore e/o consigliere comunale), configurandosi in capo al lavoratore un diritto soggettivo alla loro fruizione, o con un permesso per il diritto allo studio (150 ore)? (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 16 novembre 2022).

Chiarimenti importanti giungono dall'Aran all'interno del parere protocollo entrata n. 15820 del 2 dicembre 2022.

La disciplina in materia di cumulo di permessi orari, di cui agli articolo 41, comma 2, lettera d) e 44, comma 3, lettera a) del contratto del 16 novembre 2022, come nei contratti previgenti, è finalizzata a evitare che, attraverso la fruizione nell'arco della stessa giornata di più permessi a ore di varie tipologie, l'assenza del dipendente si protragga per buona parte della giornata, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione e dei servizi erogati.

L'Agenzia osserva, che il limite previsto alla fruizione nella stessa giornata, congiuntamente ad altri permessi, riguarda solo «altre tipologie di permessi fruibili ad ore» e, quindi, non anche altri permessi della medesima tipologia (quindi ad esempio, è possibile fruire il permesso di un'ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro permesso, sempre della medesima tipologia, in un'altra ora).

I permessi orari in questione non sono, invece, cumulabili con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti a ore.

In ogni caso, pur confermando che le corrette modalità di applicazione debbano tendere a non snaturare la ratio e le finalità dell'istituto, i tecnici di Via del Corso ritengono che le amministrazioni possano individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa, tenuto conto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle stesse.

È in tale contesto, riteniamo, che non si ravvisano ostacoli nel consentire la fruizione congiunta dei permessi orari per motivi personali e familiari (articolo 41) e dei permessi per visite mediche (articolo 44) con le altre fattispecie di permessi orari rientrare nell'ambito dei diritti soggettivi (in senso si segnala che la stessa Agenzia, con il parere CIRU11, ha ritenuto che i permessi derivanti dalla normativa a tutela dell'esercizio passivo o attivo dei diritti sindacali possano rientrare nell'ambito dei diritti soggettivi e quindi possano essere fruiti congiuntamente ai permessi sopra citati).

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