Personale

Aran, lo smart working blocca lo straordinario

Possibile solo la reperibilità per l'attività fuori orario non coperta da altri istituti

di Arturo Bianco

Incompatibilità del lavoro agile con lo straordinario, ma in termini generali non con la reperibilità; limitazione dei compensi per lo straordinario durante l’emergenza Covid solo ai titolari di posizione organizzativa della vigilanza ed esclusione dell’allungamento dei termini sia per fruire sia dei congedi per il matrimonio sia del periodo di prova.
Sono le prudenti e assai utili indicazioni dell’Aran sull’applicazione delle norme contrattuali nella fase di emergenza sanitaria per il personale di enti locali e Regioni.

L’erogazione dell’indennità di reperibilità al personale in lavoro agile è consentita nel rispetto dei vincoli del contratto nazionale. È questo lo spiraglio aperto dal parere Aran Cfl70A. Il contratto stabilisce che l’attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non può essere remunerata con il ricorso ad altri istituti. Il periodo della chiamata deve essere remunerato con il lavoro straordinario, con il riposo compensativo o, nel caso in cui sia stata svolta durante la giornata di riposo coincidente con la domenica, attraverso la maggiorazione per le attività aggiuntive nei festivi.

I compensi per lo straordinario non sono compatibili con il lavoro agile: lo chiarisce il parere Cfl92A. Per questo compenso è necessario che ricorrano contemporaneamente due condizioni: che la prestazione lavorativa ordinaria sia resa nell’ambito di un orario predefinito e controllato e che lo svolgimento del lavoro straordinario sia effettuato nell’ambito di un orario rilevato e controllato. Queste due condizioni non sussistono nel lavoro agile.

Ai titolari di posizione organizzativa (che non siano Vigili urbani) non possono essere corrisposti compensi per lo straordinario svolto nel periodo di emergenza. La conclusione si trae dal parere Cfl74A. In base all’articolo 18, comma 1, lettera e), del contratto nazionale del 21 maggio 2018, alle posizioni organizzative spettano i compensi per il lavoro straordinario svolto nelle calamità naturali solo nell’ambito delle risorse aggiuntive assegnate all’ente specificamente per questo istituto: le norme destinano finanziamenti aggiuntivi per lo straordinario solo alla Polizia locale: per cui, anche a voler considerare l’emergenza sanitaria alla stregua di una calamità naturale, manca la condizione contrattuale che legittima l’erogazione.

L’emergenza non giustifica l’ampliamento dell’arco temporale entro cui si può fruire del congedo matrimoniale. Lo spiega il parere Cfl97A. Il contratto concede un periodo sufficientemente lungo, 45 giorni dalla data di celebrazione del matrimonio, per godere del congedo matrimoniale di 15 giorni. E il termine non ammette deroghe.

Il periodo di prova può essere sospeso e, di conseguenza, allungato per l’emergenza sanitaria solo se è previsto da una legge. Con il parere Cfl99A, l’Aran ricorda che la norma contrattuale prevede la sospensione solamente nei casi di malattia e nelle altre ipotesi previste da specifiche norme legislative: di conseguenza solo l’accertamento di questo elemento consente l’applicazione della deroga.

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