Progettazione

Architettura, design di un negozio non replicabile senza l'ok del progettista

Il Tribunale di Palermo riconosce l'applicabilità del riscrcimento previsto dal diritto d'autore

di Ivana Consolo

La vicenda che fa da sfondo al provvedimento in esame, vede coinvolti un architetto ed una società che aveva richiesto la prestazione del professionista al fine di progettare e realizzare l'allestimento interno di un negozio nella città di Palermo. Più precisamente, all'architetto si commissionava un incarico finalizzato alla progettazione di massima, comprensiva di rilievi in loco dei locali, studio del lay-out, e redazione di particolari costruttivi e decorativi dell'esercizio commerciale. Nel progetto, rientravano pertanto lo studio e la predisposizione della componentistica d'arredamento, degli spazi di servizio, dell'allestimento interno, della scelta dei materiali di rivestimento, dei corpi illuminanti, e delle controsoffittature.

Giova evidenziare fin da subito che, nel contratto stipulato fra le parti, era stato espressamente stabilito che l'architetto riservava a sé la piena proprietà del progetto, intesa come diritto d'autore sull'opera artistica; inoltre, si prevedeva che l'elaborato progettuale sarebbe stato messo a disposizione della committenza per il solo negozio per il quale era previsto l'intervento. Destava pertanto non poca irritazione, in capo al professionista, la scoperta che il suo progetto, dopo qualche tempo, fosse stato utilizzato dalla società committente per altri negozi della stessa zona; il tutto, anche grazie alla partecipazione di un'ex collaboratrice dell'architetto.Avvedutosi di tale circostanza, il professionista non esitava a rivolgersi al Tribunale di Palermo per chiedere che il suo diritto d'autore venisse riconosciuto e tutelato, e che venisse conseguentemente risarcito per il danno arrecatogli dalla committente.

La disamina del Tribunale
Investito della vicenda, il Tribunale siciliano decide la controversia emettendo, nello scorso mese d'aprile, la sentenza civile che andremo ad esaminare. Dopo aver chiarito e accertato il ruolo del progetto, e la sua capacità di aggiungere un inconfondibile tratto distintivo ai luoghi ove esso viene realizzato, il Tribunale passa all'esame della normativa applicabile al caso di specie. Anzitutto, viene chiarito quali siano i diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo ad uno specifico progetto architettonico. Ebbene, trattasi di diritti che attengono solo ed esclusivamente allo specifico bene oggetto della progettazione; ciò significa che l'utilizzazione del medesimo progetto per la realizzazione di un'altra opera, non rientra in alcun modo nei diritti di sfruttamento economico sorti in virtù del rapporto contrattuale. Tradotto in termini ancora più semplici: la società committente poteva godere e fruire pienamente del progetto solo limitatamente all'esercizio commerciale per il quale era stato richiesto; ma non aveva il diritto di "esportare" il progetto altrove, a beneficio quindi di altri negozi.

L'opera di architettura e il diritto d'autore
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di Cassazione, un progetto o un'opera di arredamento di interni, che si basi su di uno schema ben preciso, che produca un risultato visivamente apprezzabile, e che riveli il tratto stilistico distintivo di una data persona (professionista), è pacificamente proteggibile in termini di diritto d'autore. Il fatto che i singoli elementi di arredo utilizzati siano più o meno semplici e comuni, o già utilizzati nel settore dell'arredamento di interni, non è circostanza tale da escludere l'applicabilità della disciplina sul diritto d'autore. L'unica condizione richiesta, è un risultato finale dato dalla combinazione originale di più elementi, che non serva a dare soluzione ad un problema tecnico-funzionale, ma che abbia una finalità prettamente artistico-creativa. Alla stessa maniera, la circostanza che gli arredi ed i corpi illuminanti utilizzati dal progettista siano stati acquistati da soggetti terzi, non va in alcun modo ad incidere sulla tutela autorale. Difatti, l'opera di cui si lamenta l'utilizzo abusivo, non va identificata nella progettazione dei pezzi di arredamento, ma nella loro scelta, nel relativo assemblaggio, e nella successiva collocazione.

La quantificazione del danno
Assodato il diritto al risarcimento, veniamo alla quantificazione del danno.In merito a tale aspetto, occorre fare alcune valutazioni. Anzitutto, va detto che il progetto dell'architetto non è stato alterato, svilito e/o utilizzato per finalità estranee rispetto a quelle per cui è stato creato; ne consegue che il risarcimento del danno morale vada escluso.Neppure risulta che sia stata pubblicizzata o attribuita ad altri la paternità del progetto, avendo piuttosto la società affidato ad altri la mera realizzazione esecutiva dello stesso. Non ricorre dunque un'ipotesi di contraffazione o plagio, circostanza che esclude il diritto alla cessazione della condotta di controparte, ed alla pubblicazione a mezzo stampa della sua condanna.Ciò che è innegabile, è la violazione del diritto di sfruttamento dell'opera spettante all'architetto, e per individuare la corretta misura del danno risarcibile, andrà quantificato il valore economico della fase creativa dell'opera.

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