Fisco e contabilità

Arconet, blindato il fondo di garanzia dei debiti commerciali per i cattivi pagatori

Un passaggio funzionale al rispetto dei tempi di pagamento inserito tra gli obiettivi del Pnrr

di Patrizia Ruffini

Approvato l'inserimento della voce «Fondo di garanzia debiti commerciali» negli schemi di bilancio, nell'allegato a/1 al prospetto del risultato di amministrazione e nel piano integrato dei conti. La decisione, che è stata assunta dalla Commissione Arconet nella riunione del 22 settembre, non rileva tanto per le conseguenze pratiche, quanto perché mostra la blindatura delle regole sul rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, inserite come riforma abilitante (riforma 1.11) del Pnrr.

L'obbligo di accantonamento al Fondo di Garanzia dei debiti commerciali è stato introdotto dalla legge di bilancio 2019, entrata in vigore nel 2021. Nello specifico, l'articolo 1, comma 862 della legge 145/2018 ha introdotto la norma secondo cui entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di non rispetto dei tempi di pagamento e/o di riduzione dello stock di debito (riferiti all'esercizio precedente), le amministrazioni territoriali stanziano, con delibera di giunta, nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali.

Il fondo non è impegnabile né utilizzabile per i pagamenti e, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. L'importo deve essere calcolato sugli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, escludendo quelli con specifico vincolo di destinazione. La previsione effettiva varia a seconda della gravità del ritardo: 5% in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni; 3% per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni; 2% per ritardi tra undici e trenta giorni; 1% per ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato al variare della spesa per acquisto di beni e servizi. Il fondo accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni sui tempi di pagamento.

Pur nella consapevolezza che gli enti hanno già effettuato l'accantonamento nell'esercizio 2021, l'inserimento della voce nei documenti contabili serve a garantirne il monitoraggio e a dare chiara evidenza del rispetto della previsione normativa.

Questo passaggio si rende necessario per effetto dell'inserimento del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione tra gli obiettivi del Pnrr da raggiungere entro il 2023, fra le riforme abilitanti (riforma 1.11)

Nel principio contabile applicato sulla contabilità economico-patrimoniale, viene altresì precisato che l'accantonamento per il Fondo di garanzia dei debiti commerciali non rileva ai fini della contabilità economico patrimoniale.

Le novità saranno recepite in uno schema di decreto di aggiornamento degli allegati al Dlgs n. 118 del 2011 (il quattordicesimo correttivo), nel quale sarà precisato che le modifiche agli schemi di bilancio e al piano integrato dei conti saranno a regime dal rendiconto 2022 e dal bilancio di previsione 2023-25.

La Commissione ha poi aggiornato la matrice di correlazione, per recepire gli aggiornamenti approvati con l'emanazione del 13° decreto correttivo, il Dm 1° settembre 2021. La matrice aggiornata verrà pubblicata nella sezione dedicata al piano dei conti integrato del sito Arconet.

Nella stessa seduta è stato infine approvato l'adeguamento della situazione patrimoniale semplificata (Dm 10 novembre 2020). Il decreto, che recepisce gli aggiornamenti dei principi contabili e dello stato patrimoniale approvati con il Dm 1° settembre 2021, si applicherà già dal rendiconto 2021.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©