Fisco e contabilità

Arconet, firmato il 14esimo correttivo sulla conferma del fondo garanzia debiti commerciali

Via libera alla modifica del bilancio di previsione, del rendiconto e del piano dei conti

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di Patrizia Ruffini

Via libera alla modifica del bilancio di previsione, del rendiconto e del piano dei conti, al fine di consentire il monitoraggio del fondo di garanzia per il pagamento tempestivo dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. È stato infatti firmato il decreto del 14 ottobre 2021 relativo all' aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, successivo all'approvazione del contenuto da parte della Commissione Arconet nella seduta del 22 settembre (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 15 ottobre).

Le misure di garanzia per il pagamento tempestivo dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, previste dall'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, hanno assunto un ruolo cruciale all'interno del Piano nazionale di rilancio e resilienza approvato dal Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021. Nella prima missione del Pnrr, sulla «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura», è, infatti, inserita la riforma 1.11 che riguarda la «Riduzione dei tempi di pagamenti delle pubbliche amministrazioni e del sistema sanitario».

Negli ultimi anni, si desume dal Pnrr, l'Italia ha posto in essere numerosi interventi a carattere normativo, amministrativo e strutturale, volti a favorire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. Per effetto di questi, si è registrata una continua e sistematica riduzione dei tempi medi di ritardo per i diversi comparti delle Pa, seppure con dinamiche e livelli significativamente differenziati. Al fine di migliorare ulteriormente e di realizzare pienamente gli obiettivi di riduzione dei tempi di pagamento, si procederà ad implementare l'attività di monitoraggio già in corso, attraverso la definizione di appositi indicatori desunti dalla base dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (Pcc). Questa attività sarà realizzata entro il quarto trimestre 2021.

Contestualmente, si provvederà a rafforzare l'attività di sensibilizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni affinchè si possano migliorare i processi necessari ad accelerare le procedure di pagamento.

Tra le motivazioni del decreto, è richiamata anche la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di giustizia europea il 28 gennaio 2020 nei confronti dell'Italia per non aver ottemperato agli obblighi stabiliti dalla Direttiva europea sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 2011/7/Ue.

Le novità del Dm 14 ottobre 2021, una volta che saranno pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, entreranno in vigore in modo graduale. Dal 1° gennaio 2022 dovranno essere utilizzati i nuovi codici del modulo finanziario del Piano dei conti integrato (allegato n. 6 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118), chiamati a rilevare il «Fondo di garanzia debiti commerciali» (U.1.10.01.06.001).

A decorrere dal rendiconto 2022, poi, l'allegato a/1 allo schema di rendiconto (allegato 10) rileverà, fra le quote accantonate, anche l'andamento del Fondo garanzia debiti commerciali. Analogo aggiornamento sarà in vigore dal bilancio di previsione 2023-25 per lo schema di bilancio di previsione.

Infine, al paragrafo 4.22 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale, è aggiunto il fondo garanzia debiti commerciali tra quelli che non rilevano ai fini della contabilità economico patrimoniale. Il principio modificato afferma, dunque, che gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi quello riferito a fondo società partecipate e quello di garanzia debiti commerciali, di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018.

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